Nella nuova bozza di decreto legge, che oggi sarà esaminata in Consiglio dei Ministri, viene infatti aggiunto un articolo 5 che prevede l’ultrattività delle norme restrittive previste dal Dpcm del 7 settembre 2020 – in scadenza oggi – fino e non oltre il prossimo 15 ottobre. Se confermata, questa proroga sembrerebbe indicare la scelta del Governo di monitorare il trend dei contagi per un’altra settimana per valutare meglio le misure preventive e di controllo da attuare con il nuovo Dpcm. LA NUOVA BOZZA
Quotidiano sanità. Pronto un nuovo testo del decreto che estende lo stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio 2021 e contempla da subito l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina con la “possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo” anche negli spazi aperti con alcune eccezioni.
Ma la vera novità della nuova bozza sta nella proroga fino al 15 ottobre dell’attuale Dpcm con le misure dettagliate di prevenzione e controllo del contagio in scadenza oggi e di cui era atteso un nuovo testo già in serata. Se quanto previsto nella nuova bozza sarà confermato, pare evidente che la decisone di prorogare di un’altra settimana la vigenza delle norme attuali sia dettata dalla volontà del Governo di prendere più tempo per la messa a punto delle nuove misure preventive e di controllo in base all’andamento del trend di contagi.
Quanto alle mascherine, la bozza di decreto sancisce l’obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
Il decreto stabilisce poi che le Regioni avranno la possibilità di introdurre misure ancora più restrittive rispetto a quelle disposte.
Vengono prorogati fino al prossimo 31 ottobre i termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.
Sulla continuità operativa del sistema di allerta Covid, viene consentita l’interoperabilità con le piattaforme che operano, con le stesse finalità, nel territorio dell’Unione europea. L’utilizzo dell’applicazione Immuni e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali saranno interrotti non più entro il 31 dicembre 2020, ma entro il 31 dicembre 2021. Entro la stessa data tutti i dati personali trattati dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
Si provede poi all’inserimento del Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo. Qui si spiega come, in linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il Sars-CoV-2 debba essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il Sars-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.
07 ottobre 2020