Chi fa (o ha fatto) la quarantena quest’anno non ha diritto ad alcuna tutela. Resta a casa, senza retribuzione e senza contributi. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 2842/2021, spiegando che il blocco scaturisce dal mancato stanziamento di risorse per l’anno 2021. L’Inps, inoltre, avverte i datori di lavoro: eventuali periodi di quarantena, che siano stati riconosciuti come «malattia» (come è stato possibile fino al 31 dicembre), sono considerati indebiti e le eventuali indennità erogate ai dipendenti, conguagliate sull’UniEmens (denuncia mensile contributiva), richieste a rimborso.
Le tutele contro il Covid.
L’Inps fa la ricognizione delle tutele vigenti riguardo ai possibili eventi infettivi legati al Covid (si veda ItaliaOggi del 5 agosto). L’art. 26 del dl n. 18/2020, cd Cura Italia, disciplina tre ipotesi di tutela e dispone che i relativi costi (di datori di lavoro e di Inps) sono a carico dello Stato nel limite di euro 663,1 mln per l’anno 2020.
La «quarantena».
La prima ipotesi è la «quarantena», che il Cura Italia (art. 26, comma 1) equipara alla malattia ai fini del trattamento economico e dell’esclusione dal computo del periodo di «comporto». La tutela riguarda tutte le quarantene: con sorveglianza attiva, con permanenza domiciliare e precauzionale. In merito l’Inps precisa che procederà a riconoscere le tutele, per l’anno 2020, «nei limiti di spesa», pari come detto a 663,1 mln di euro; mentre, poiché il legislatore non ha previsto per il corrente 2021, nuovi stanziamenti di fondi «non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale». Secondo l’Inps, infatti, la tutela della quarantena, cioè la possibilità di riconoscere il periodo come «malattia», è vincolato alla disponibilità di risorse (in base all’art. 26, comma 5, del decreto Cura Italia). In altre parole, è solo entro i limiti di tali risorse che è possibile erogare l’indennità economica e riconoscere il relativo accredito figurativo dei contributi. Inoltre, in assenza di risorse per l’anno 2021, ne deriva ancora che l’Inps procederà a chiedere il rimborso, ai datori di lavoro, delle eventuali indennità di malattia conguagliate sugli UniEmens in relazione a quarantene dell’anno 2021 (perché sono da ritenersi indebite).
La «quarantena disabili».
La seconda ipotesi di tutela è la «quarantena disabili» o «fragili», che il decreto Cura Italia (art. 26, comma 2) ha equiparato a «ricovero ospedaliero», nei casi in cui non sia possibile il ricorso al «lavoro agile» da parte dei dipendenti con certificazione di condizioni di rischio della salute (disabili gravi, fragili, etc.). In tal caso, precisa l’Inps, la tutela verrà riconosciuta comunque nel limite delle risorse stanziate (come detto pari a 663,1 mln di euro per l’anno 2020). Ma poiché per l’anno 2021 c’è stato un nuovo stanziamento (282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta anche per gli eventi fino al 30 giugno 2021. Inoltre, l’Inps evidenzia che è stato di recente prorogato, fino al 31 ottobre 2021 (art. 9 del dl n. 105), esclusivamente la possibilità, per i lavoratori «fragili», di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
La «malattia Covid».
Terza e ultima ipotesi di tutela è la «malattia Covid» che il decreto Cura Italia (art. 26, comma 3) ha disposto che sia equiparato alla malattia ordinaria. L’Inps precisa che le indicazioni del ministero del lavoro ancora «autorizzano al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione».
ItaliaOggi