La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto il ricorso di un giudice italiani sulle vaccinazioni Covid per il personale sanitario. La Corte Ue ha dichiarato irricevibile la domanda, che era stato sollevato dal tribunale del lavoro di Padova. Un’infermiera dell’ospedale universitario sospesa dalle funzioni si era rivolta ai giudici. L’infermiera aveva contratto in precedenza il virus Sars-CoV-2 ed essendo guarita, godeva di una immunità naturale. Pertanto, aveva rifiutato di vaccinarsi. A quel punto l’ospedale l’aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione. L’infermiera ha fatto ricorso d’urgenza al giudice del lavoro chiedendo la reintegrazione in servizio. E sostenendo la contrarietà della normativa italiana in materia di obbligo vaccinale alla Costituzione e al diritto Ue e ricordando inoltre di godere di immunità naturale, essendo guarita dall’infezione.
Il giudice del Lavoro di Padova si è rivolto alla Corte. Segnalando i suoi dubbi sulla validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse dalla Commissione Europea. Ha chiesto anche alla Corte se si debba fare ricorso ai vaccini anche in caso di guarigione. E se la sospensione dal servizio risponda ai principi di proporzionalità e non discriminazione previsti dal regolamento Ue sui certificati Covid, o Green Pass. Riguardo la proporzionalità e ragionevolezza della sospensione, la Corte ha osservato che il regolamento «non mira, in applicazione dei principi, a definire criteri che consentano di valutare l’adeguatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di Covid-19 quando queste sono tali da limitare la libera circolazione, come nel caso in esame».
Per la Corte, in pratica, la domanda è irricevibile in quanto fuori target. Dato che la causa principale si fonda sul presunto carattere illecito dell’obbligo di vaccinazione e riguarda la reintegrazione dell’infermiera, la controversia, osservano i giudici di Lussemburgo, non riguarda l’applicazione delle disposizioni del regolamento sul Green Pass, che conferisce invece alle persone vaccinate il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione e alle persone guarite dall’infezione da Sars-CoV-2 il diritto di ottenere un certificato di guarigione.