Per le Università potranno svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea. Cena di capodanno consentita negli alberghi solo in camera. Le nuove misure resteranno in vigore fino al 15 gennaio. Confermati gli stop agli spostamenti già previsti dal Decreto legge adottato dal CdM. Questo quanto previsto dalla bozza del nuovo Dpcm inviata alle Regioni.
Dopo il via libera al Decreto legge con le misure restrittive per le prossime feste, varato ieri sera in Consiglio dei Ministri, è pronta anche la bozza del nuovo Dpcm, inviata ieri notte alle Regioni per gli eventuali rilievi. Il testo verrà firmato e dovrebbe essere presentato in giornata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. Le disposizioni del nuovo Dpcm entreranno in vigore dal 4 dicembre fino al 15 di gennaio 2021.
Oltre alle strette per le festività già presenti nel decreto legge, nel nuovo Dpcm, si consente l’apertura delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Per le scuole di secondo grado, a decorrere dal 7 gennaio 2021, dovrà essere garantita al 50% della popolazione studentesca l’attività didattica in presenza.
Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, dovranno predisporre, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengano conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgeranno a distanza; potranno svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea,nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19.
Fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21 nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sciistici sono aperti, agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Si conferma infine che l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporterà l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, di ridurre quest’ultimo termine.
Quotidiano sanità – 3 dicembre 2020