Il testo del Dpcm in Gazzetta Ufficiale. Respinte le richieste delle Regioni (salvo quella della contestualità tra stretta e risarcimenti economici che è stata accolta). Il Paese sarà diviso in tre zone di rischio. Per quella più bassa coprifuoco dalle 22 alle 5, didattica a distanza totale per le superiori, trasporti pubblici al 50% e chiusura nel weekend dei centri commerciali. Per le altre due (scenario 3 e scenario 4) i provvedimenti adottati prevedono la chiusura di gran parte delle attività e il divieto più o meno esteso di circolazione salvo lavoro, salute e necessità. IL TESTO IN GAZZETTA – ORDINANZA SPERANZA
Alla fine nella tarda notte di ieri il presidente del Consiglio Conte ha rotto gli indugi e ha posto la sua firma sul nuovo Dpcm (stasera in Gazzetta) che segna un’altra svolta nella lunga lotta al Covid con nuove misure che entreranno in vigore da venerdì 6 novembre per restare in vigore fino al prossimo 3 dicembre.
Con il nuovo provvedimento, infatti, viene sancita una strategia di contenimento direttamente basata sui dati epidemiologici correnti che costituiranno una sorta di bussola per il ministro Speranza chiamato ad un ruolo delicatissimo, quello di decidere con proprie Ordinanze (la prima è già stata firmata oggi ndr.), e solo “sentiti” i presidenti delle Regioni interessate, quali saranno i territori più a rischio da mettere in lockdown.
Ci saranno tre livelli soglia definiti “giallo”, “arancione” e “rosso” (vedi infografica). Per gli ultimi due scattano le misure più dure: l’arancione individuato come rischio “elevato” per quelle realtà che si collocano nello “scenario 3” del documento di ottobre condiviso tra Governo e Regioni e che presentino contestualmente un rischio complessivo “alto” per la tenuta del sistema e l’altro, il rosso, individuato come rischio “massimo” per quelle Regioni che si collocano nello “scenario 4”, che abbiamo anch’esse un rischio “alto”.
L’annuncio sulle Regioni rientranti da subito nelle due zone lo ha dato questa sera in diretta il premier Conte: in fascia arancione (scenario 3) Puglia e Sicilia in zona rossa (scenario 4) Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
Ma dicevamo, tre livelli di rischio per l’Italia, e sì perché oltre ai due livelli più elevati se ne prevede appunto un terzo, il giallo, che riguarda tutte le altre Regioni e PA (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli VG, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, PA Trento e PA Bolzano, Umbria e Veneto) per le quali vengono comunque inasprite le misure già in vigore, a partire dall’anticipazione del coprifuoco generale alle ore 22 (oggi scatta alle 24) fino alle 5 del mattino.
Ma non basta: centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi (con la sola esclusione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole situati al loro interno); trasporti pubblici con capienza di viaggio al 50%; didattica a distanza al 100% per tutte le scuole superiori e possibilità di chiudere le piazze della movida anche in altre fasce orario o per tutto il giorno (oggi le chiusure scattano dalle 21 in poi).
Rispetto alle richieste delle Regioni formulate nella tarda serata di ieri, il Governo non ha cambiato idea e il Dpcm resta sostanzialmente lo stesso che abbiamo potuto leggere ieri in bozza con la sola novità dell’esclusione dalla chiusura nello scenario 4 di parrucchieri e barbieri.
Come chiesto dalle Regioni, invece, ci sarà contestualità tra il varo del Dpcm e gli aiuti alle attività che verranno danneggiate dal nuovo provvedimento.
Queste le misure previste per le Regioni e i territori rientranti nello scenario 3 e con rischio alto valevoli per un minimo di 15 giorni a partire da giovedì 5 novembre:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Queste, invece, le misure previste per le Regioni e i territori rientranti nello scenario 4 e con rischio alto valevoli per un minimo di 15 giorni a partire da giovedì 5 novembre:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. dd). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona con esclusione dei servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia e lavanderi industriali; servizi di pompe funebri e attivita? connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
04 novembre 2020