I giudici in un caso sollevato nel Regno Unito. “Il diritto dell’Unione non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui è stata effettuata la sperimentazione animale. Il regolamento Ue cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. La realizzazione di tale obiettivo sarebbe compromessa se fosse possibile eludere i divieti effettuando le sperimentazioni in paesi terzi”. LA SENTENZA
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21 settembre 2016