A seguito della notifica alla Commissione delle date entro cui i capi bovini ed ovicaprini dovranno essere correttamente identificati e registrati in BDN, sul sito del Ministero delle Politiche agricole è stato pubblicato il decreto n. 5145 del 24 settembre 2015 recante le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione.
In base a quanto definito nel regolamento, si considera ammissibile all’aiuto un animale inizialmente non correttamente identificato e registrato purché tale obbligo risulti soddisfatto entro una data fissata dallo Stato membro. Qualora si preveda un periodo di detenzione, tale data non può essere posteriore al primo giorno di detenzione, mentre, se non è previsto un periodo minimo di detenzione, la data va scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le misure previste per l’aiuto accoppiato.
Il DM, riprendendo quanto stabilito nel regolamento, stabilisce che, per ciascun capo richiesto a premio, le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro: il primo giorno del periodo di detenzione nell’azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione; il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.
Attraverso la circolare ACIU.2015.420, l’Agea ha definito le regole per la corretta identificazione e registrazione dei capi ai fini dell’ammissibilità al sostegno.
Per il premio alla macellazione bovina è previsto un periodo minimo di detenzione di 6 mesi e, conseguentemente, gli animali devono essere correttamente identificati e registrati a partire dall’inizio del periodo minimo. Qualora la registrazione della movimentazione sia eseguita oltre i tempi stabiliti dalla normativa in materia di Anagrafe zootecnica, il periodo di detenzione decorre dal giorno dell’avvenuta regolarizzazione della registrazione in BDN.
In merito al premio previsto per il settore latte e per le vacche nutrici, la data per la regolarizzazione degli obblighi di registrazione è fissata al 31 dicembre di ogni anno. E’ bene distinguere tra identificazione (intesa quale prima registrazione in BDN) e registrazione (delle successive movimentazioni). Infatti, ai fini dell’ammissibilità all’aiuto, è necessario che le vacche siano correttamente identificate alla data di presentazione della domanda unica.
Le movimentazioni successive possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre dell’anno di domanda, e comunque prima della nascita del vitello la cui registrazione deve avvenire entro i termini previsti dalla normativa.
Relativamente al settore degli ovini, per quanto concerne il premio alle agnelle da rimonta, considerati gli obblighi previsti dal Reg. (CE) n. 21/2004, la data per la regolarizzazione degli obblighi di registrazione è fissata al 31 dicembre dell’anno di domanda, con la specificazione che l’obbligo comporta la registrazione individuale in BDN di tutte le agnelle (registrazione capo-capo) dell’allevamento destinate alla rimonta potenzialmente ammissibili sulle quali sarà calcolata la percentuale per la concessione del premio.
Con riferimento al premio alla macellazione degli ovini, per gli animali destinati alla macellazione e di età inferiore a 12 mesi e non destinati né a scambi intracomunitari, né all’esportazione verso i Paesi terzi, è prevista l’applicazione di un unico marchio auricolare riportante almeno il codice di identificazione dell’azienda di nascita e la registrazione nel registro d’azienda per partite di animali. Conseguentemente, la corretta registrazione è da ritenersi soddisfatta con l’acquisizione del certificato dell’Organismo di certificazione attestante la macellazione degli animali destinati ai circuiti protetti.
Il Punto Coldiretti – 30 settembre 2015