Le conseguenza. La sentenza apre la strada a contenziosi da parte di tutti i lavoratori a cui si è applicata la stessa disposizione. Le pubbliche amministrazioni che assumono a tempo indeterminato i propri ex dipendenti a termine non possono negare l’anzianità maturata durante i periodi di lavoro svolti in precedenza, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustificano questa scelta. Così si è espressa la Corte di Giustizia europea (cause riunite C-302-11), nel momento in cui è stata chiamata a valutare la compatibilità con la Direttiva comunitaria70/1999, che disciplina il lavoro a tempo determinato, della normativa approvata dallo Stato italiano nel 2006 per agevolare la stabilizzazione di alcune platee di lavoratori a termine.
Secondo questa normativa (articolo 1, comma 519, della legge 296/2006, meglio nota come Finanziaria per il 2007), chi ha lavorato con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di soggetti pubblici può essere assunto a tempo indeterminato, al raggiungimento di alcuni specifici requisiti (svolgimento di almeno tre anni di lavoro, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, contratti di lavoro sottoscritti prima del 29 settembre 2006), e a condizione di aver comunque già superato delle prove selettive e concorsuali.
Una normativa successiva (articolo 72, comma 2, Dl 112/2008) ha stabilito che i dipendenti stabilizzati con le forme appena descritte (nel caso in questione, alcune dipendenti dell’autorità garante della concorrenza) non hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante i precedenti periodi di lavoro.
La Corte di Giustizia ha giudicato illegittima la norma, evidenziando che la Direttiva comunitaria sul lavoro a termine vieta in maniera tassativa l’applicazione nei confronti dei lavoratori temporanei di un trattamento differenziato rispetto agli altri lavoratori. Nel caso della stabilizzazione dei dipendenti italiani, il nostro Governo ha provato a difendere la legittimità della norma, sostenendo che la direttiva comunitaria non trova applicazione agli scatti di anzianità, in quanto il trattamento è connesso a un contratto a tempo indeterminato. La Corte di Giustizia ha rigettato questo ragionamento, sostenendo che la privazione degli scatti di anzianità è direttamente collegata ai periodi durante i quali i lavoratori hanno eseguito la propria prestazione sulla base di contratti a termine e, quindi, si applica in pieno il principio di non discriminazione. La Corte ha poi ricordato che l’esistenza di ragioni oggettive potrebbe giustificare una disparità di trattamento; tuttavia, dovrebbero sussistere elementi precisi e concreti, capaci di giustificare la disparità di trattamento sulla base di un reale bisogno.
Secondo la Corte, nel caso della normativa italiana non esistono queste ragioni oggettive, in quanto l’unico motivo che viene posto a fondamento della decisione di negare gli scatti è l’aver lavorato in precedenza con contratti a termine, per mansioni identiche a quelle assegnate al momento della stabilizzazione. La sentenza è destinata ad aprire diversi contenziosi, in quanto tutti dipendenti che so no stati stabilizzati secondo la normativa in questione potrebbero chiedere ed ottenere il riconoscimento dell’anzianità maturata in precedenza. L’impatto sembra ridotto invece nel settore privato, dove non si applica la disciplina speciale impugnata.
Il Sole 24 Ore – 19 ottobre 2012