I giudici hanno chiarito, rispondendo all’interpellanza di un pompiere belga, che ai sensi delle leggi europee “il fattore determinante per la qualificazione come orario di lavoro” è costituito dal fatto che “il lavoratore è costretto a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno”.
Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea ogni Stato membro deve rispettare la distinzione tra “orario di lavoro” e “periodo di riposo” e secondo la normativa comunutaria, le ore di reperibilità non sono riposo e pertanto vanno pagate.
Lavoro, la reperibilità deve essere pagata
Come ricorda Europa Today il caso specifico riguarda Rudy Matzak, volontario del corpo dei vigili del fuoco di una cittadina belga: oltre a prestare servizio occasionale come pompiere, è impiegato presso una società privata. Nel 2009, Matzak ha avviato un procedimento giudiziario contro il Comune di Nivelles per ottenere, tra l’altro, un risarcimento per i servizi di guardia al proprio domicilio.
Matzak, secondo l’accordo con il Comune, non doveva solo essere raggiungibile durante i servizi di guardia, ma era obbligato a rispondere alle convocazioni del datore di lavoro entro 8 minuti e a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro. Questi vincoli, scrivono i giudici Ue nella sentenza, gli impedivano di “dedicarsi ai propri interessi personali e sociali”
Today – 23 febbraio 2018