Gli enti locali possono assumere dirigenti a tempo determinato solo se laureati e purché la carenza di professionalità cui si intende rimediare sia ristretta alla sola dotazione organica dei dirigenti.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, col tranciante parere 21 giugno 2011, n. 14 priva ufficialmente di qualsiasi fondamento giuridico tesi strumentalmente da tempo avanzate da alcuni interpreti e da molti operatori, tendenti a estendere oltre misura le possibilità di assumere dirigenti a contratto. La sezione Basilicata stronca la cittadinanza giuridica alla tesi secondo la quale l’interpretazione letterale della prima parte dell’articolo 19, comma 6, del digs 165/2001 consentirebbe di assumere come dirigenti extra ruolo persone prive della laurea. La norma consente di conferire gli incarichi a contratto «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali». Secondo l’erronea tesi proposta da molti, poiché ìl citato periodo dell’articolo 19, comma 6, non fa espresso riferimento al possesso della laurea si potrebbe, allora, supporre la legittimità di un’assunzione di dirigente a contratto di soggetti non laureati, purché sussistano gli altri requisiti. Del resto, sostiene la tesi, poiché nell’impiego privato la laurea non è essenziale ai fini della qualifica dirigenziale, sarebbe eccessivo chiedere detto titolo. Insomma, l’interpretazione letterale della prima parte del comma 6 fonderebbe un’alternativa tra la «qualificazione professionale», particolare e comprovata, acquisibile con esperienza «sul campo» e il possesso del titolo di studio. La sezione rigetta senza alcuna esitazione la validità di tale tesi. Il parere osserva, com’è inevitabile, l’insufficienza di un’esegesi fondata sul solo dato letterale di una sola parte dell’articolo 19, comma 6. Occorre, invece, una lettura sistematica e coerente della normativa. Il parere ricorda che già a suo tempo «la sezione del controllo di legittimità su atti del governo, nell’adunanza congiunta del I e II
Collegio del 9 gennaio 2003, con la delibera n. 3/2003 del gennaio 2003; ha ricusato il visto del provvedimento di nomina a dirigente di seconda fascia di un soggetto esterno al ruolo per mancanza del titolo adeguato di studio». Il perché è evidente: il legislatore ha consentito l’immissione nella dirigenza pubblica anche di soggetti esterni che fossero stati in precedenza privi della qualifica di dirigenti pubblici nell’intento di acquisire professionalità estranee, ma tali da offrire qualità professionali aggiuntive e in ogni caso non minori rispetto ai già elevati requisiti previsti per l’assunzione dei dirigenti pubblici. Non avrebbe alcuna razionalità, dunque, consentire l’ingresso nella dirigenza pubblica di soggetti con requisiti inferiori a quelli che si richiederebbero in un concorso. Specie perché l’articolo 19, comma 6, intende rimediare alla situazione, che dovrebbe risultare del tutto straordinaria, di carenza di professionalità interne. L’articolo 19, comma 6, consente di assumere dirigenti a tempo determinato da conferire «fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione». La sezione Basilicata precisa che l’assenza della particolare professionalità che giustifica il ricorso a dirigenti a contratto è da limitare ai «ruoli dell’amministrazione» dirigenziali. A legittimare, dunque, l’assunzione straordinaria di dirigenti a contratto non è l’assoluta carenza di professionalità all’interno di tutte le qualifiche, bensì circoscritta ai soli posti della dota ione organica dirigenziale. Ciò consente, in linea teorica, di applicare la parte dell’articolo 19, comma 6, che permette di assumere a contratto anche dipendenti del medesimo ente conferente privi di qualifica dirigenziale. C’è, però, da aggiungere che i dipendenti interni possono aspirare a tale tipo di assunzione solo a condizione di essere in possesso dei requisiti di particolare ed elevata professionalità richiesti dal medesimo articolo, non
essendo allo scopo sufficiente la mera circostanza di essere dipendenti da almeno un quinquennio in qualifica. pre-dirigenziale.
ItaliaOggi – 5 agosto 2011