Dirigente condannato al risarcimento per carenze organizzative. Le prestazioni ospedaliere rese in maniera irregolare producono danno erariale a carico del dirigente del reparto, per il maggiore costo e/o spreco di risorse umane, finanziarie e strumentali.
II dirigente medico di presidio della struttura ospedaliera è, infatti, responsabile per le carenze di carattere gestionale, organizzativo, igienico-sanitario, di prevenzione, medico-legale, scientifico, di formazione e aggiornamento, promozione e qualità delle prestazioni della struttura. Ma responsabili sono anche il direttore amministrativo e quello del servizio informatico locale e degli ispettori dell’assessorato regionale, se omettono i controlli loro affidati.
È con questa motivazione che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza 1968/2012 ha condannato il dirigente medico a rifondere all’azienda sanitaria la somma di 251.183,00 euro ma con ampia riduzione rispetto a quanto richiesto dalla procura che aveva quantificato il danno in 731.987,67 euro. La vicenda prende avvio dalla contestazione al medico della procura regionale di un direttore di un’unità operativa di Ostetricia e ginecologia ritenendolo responsabile del danno erariale conseguente ai maggiori costi, sostenuti dall’azienda nell’arco temporale 2002-2006, per prestazioni sanitarie eseguite in regime di ospedalizzazione a ciclo diurno in assenza dei presupposti previsti per questo particolare regime di ricovero. Una parte del danno è stato ritenuto prescritto dalla Corte, mentre una frazione di danno è stata messa a carico dell’Asl ritenuta responsabile di parte delle disfunzioni organizzative. Secondo le vigenti disposizioni, ricorda la Corte, non rientrano nelle finalità del day hospital l’erogazione di prestazioni diagnostiche uniche o relative a una singola specializzazione, né l’erogazione di prestazioni diagnostiche per identificare (screening) patologie occulte (asintomatiche) a favore di pazienti a rischio. I consulenti tecnici, incaricati dalla Procura, hanno evidenziato che solo il 42% (2.363) delle cartelle era riferibile a prestazioni sanitarie erogabili in assistenza diurna e, quindi, corrette, mentre il 58% (3.199) concerneva prestazioni che non rientravano in questo regime o erano state erogate in maniera non conforme alla vigente disciplina Motiva il collegio che, a prescindere dalle numerose e gravi irregolarità formali riscontrate nella compilazione delle cartelle cliniche, che furono anche valutate in sede penale, e nelle schede di dimissioni, in massima parte i ricoveri diurni non erano giustificati perché relativi a pazienti affette da disturbi di ciclo mestruale, menopausa o carenze ormonali, che non dovevano essere sottoposte, ai fini diagnostici, a indagini multispecialistiche e pluridisciplinari e, quindi, non meritavano il ricovero. La violazione degli obblighi di servizio che derivano dalla funzione di responsabile dell’organizzazione e del funzionamento della struttura cui era preposto deve ritenersi sufficiente, si legge nella motivazione, a configurare il nesso di causalità tra la condotta gravemente colposa, nei termini contestati dalla Procura, e il danno erariale conseguente ai costi connessi al ricovero diurno per i casi ritenuti non giustificati.
Il Sole 24 Ore – 24 luglio 2012