Non accenna a sopirsi il conflitto tra Corte dei conti e Ragioneria generale dello stato nella determinazione dei fondi decentrati. Con le deliberazioni n. 379/2015 della sezione Lombardia e 139/2015 della sezione Emilia Romagna, i magistrati contabili ribadiscono che il fondo 2015 deve scontare una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate negli anni 2011-2014. La prima inoltre esclude si possano recuperare le maggiori decurtazioni impropriamente apportate negli stessi anni.
I quesiti per la sezione Lombardia
Un Comune ha formulato quesiti relativi al regime vincolistico del trattamento economico accessorio al personale dipendente in base all’articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, come integrato dal comma 456 della legge 147/2013. È qui disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015 le risorse sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate. Viene sottoposto alla sezione il tema delle imprecisioni commesse in fase di costituzione del fondo negli anni precedenti, anche alla luce di recenti interpretazioni. Nel caso, il Comune ha effettuato decurtazioni maggiori rispetto a quelle prescritte per alcune voci quali le risorse destinate al trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative, il lavoro straordinario, una assunzione a tempo determinato, il personale in aspettativa.
I quesiti per la sezione Lombardia
La sezione Lombardia parte dalla considerazione che il comma 456 ha da un lato esteso al 31 dicembre 2014 l’obbligo di non superare il montante delle risorse 2010, dall’altro ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina dei limiti al trattamento accessorio: elimina il tetto al 2010 e l’obbligo di decurtazione proporzionale alle cessazioni del personale ma prescrive che il fondo per le risorse decentrate debba incorporare una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate per gli anni 2011-2014.
In altri termini, viene eliminato il tetto all’anno 2010 e la decurtazione proporzionale alle cessazioni dal servizio, ma si impone il consolidamento delle riduzioni operate nell’arco temporale (2011-2014) di vigenza della prima parte dell’articolo 9, comma 2-bis.
Il parametro di calcolo delle decurtazioni da apportare, dal 2015, al fondo per le risorse decentrate, afferma la sezione, è costruito in misura fissa (il totale delle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014), ma la base di calcolo su cui operare la diminuzione va individuata (come previsto dagli articoli 40 e 40-bis del Dlgs 165/2001) nelle risorse che alimentano il fondo a norma del contratto nazionale e non nel fondo in concreto calcolato per il trattamento accessorio per l’esercizio 2014. In sostanza, affermano i giudici contabili, a partire dal 2015 non c’è più il tetto al fondo ma è necessario conteggiare una “minusvalenza fissa” data dalla somma delle decurtazioni apportate nel periodo 2011-2014.
Il parere
Tutt’altro orientamento ha espresso la Ragioneria generale con lacircolare n. 20/2015(su cui si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 24 luglio), secondo cui a partire dal 2015 le risorse destinate al trattamento accessorio devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel solo 2014. Qualora ci sia stata un’eccessiva riduzione del fondo negli anni 2011-2014, l’amministrazione può recuperare le maggiori decurtazioni inserendole nel fondo 2015? No, rispondono i giudici contabili lombardi, proprio perché dal 2015 vige la nuova regola: determinare il fondo applicando i criteri ed i parametri di calcolo previsti dal contratto nazionale. Al risultato ottenuto va apportata una riduzione pari alle decurtazioni operate durante la previgente formulazione della norma, derivanti dalla riconduzione del fondo al tetto massimo del 2010 e dalla diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio.
La sezione Emilia
Stesso riferimento normativo, diverso contenuto ma esito analogo ha il parere n. 139 del 27 ottobre della sezione Emilia Romagna, chiamata a risolvere la questione se nella determinazione del fondo 2015 e successivi, dopo avere reso permanente la riduzione operata per il rispetto della prima parte dell’articolo 9, comma 2-bis, si possono applicare gli istituti contrattuali vigenti, anche per eventuali incrementi di natura variabile, sussistendone le condizioni, e se i suddetti debbono avvenire ancora entro il limite del tetto del fondo 2010. Anche secondo i giudici emiliani la regola del tetto al fondo 2010 è da ritenersi sostituita da quella secondo cui, a partire dal 2015, il fondo deve considerare la somma delle decurtazioni apportate nel periodo 2011-2014.
Il Sole 24 Ore sanità – 20 novembre 2015