Gli atti unilaterali sostitutivi del mancato accordo per la stipulazione dei contratti decentrati sono da considerare da subito in vigore, per effetto dell’articolo 6 del dlgs 141/2011.
La relazione sul costo del lavoro pubblico 2012 elaborata dalle sezioni riunite della Corte dei conti interviene in modo tranciante su una delle questioni più spinose riguardanti il dlgs 150/2009, nell’ambito della profonda critica riservata all’intesa tra funzione pubblica e sindacati, che pare finalizzata a smantellare, invece, proprio l’impianto della riforma-Brunetta che ha potenziato i poteri datoriali.
Ai sensi dell’articolo 40, comma 3-ter, del dlgs 165/2001 «qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione». Si tratta di una disposizione prevista per riequilibrare le posizioni di forza nella contrattazione decentrata, tale da permettere alle amministrazioni di superare pregiudiziali sindacali ostative alla stipulazione dei contratti e permettere l’attuazione degli istituti.
Come noto, i sindacati hanno fatto ricorsi a tappeto ai giudici del lavoro avverso i provvedimenti attuativi della norma introdotta dalla riforma-Brunetta. Inizialmente, i giudici avevano considerato antisindacale il comportamento delle amministrazioni inteso ad attuare la norma, per poi cambiare interpretazione.
Le sezioni riunite, anche alla luce del dlgs 141/2011, col quale il parlamento ha interpretato autenticamente l’articolo 65 del dlgs 150/2009, nella relazione considerano immediatamente applicabili, senza alcun rinvio alla contrattazione nazionale, le norme del dlgs 150/2009 «relative all’assetto delle relazioni sindacali, compresa la possibilità per le amministrazioni di decidere unilateralmente sulla distribuzione delle risorse presenti nei fondi unici in caso di eccessivo protrarsi del confronto negoziale».
La magistratura contabile fa giustizia della legittimità piena dei provvedimenti unilaterali adottati dalle amministrazioni, atti da considerare necessitati anche alla luce del rispetto della contabilità pubblica.
L’articolo 40, comma 3-ter, è uno tra i molti che la riforma-Brunetta ha prodotto, per rafforzare la posizione dei dirigenti pubblici, così da correggere alcuni effetti distorti della «privatizzazione» del rapporto di lavoro pubblico. Per la Corte l’intesa del 3 maggio scorso nasconde il rischio «di una possibile permanenza delle criticità che hanno caratterizzato sinora la contrattazione collettiva nazionale e integrativa, non in grado di rendere effettiva la correlazione fra componenti accessorie della retribuzione e incrementi di produttività del settore pubblico». Per questo, la Corte auspica che la riforma del lavoro pubblico mantenga norme finalizzate a rafforzare il datore pubblico «prevedendo, quanto meno, la conferma della disposizione, già contenuta nel dlgs n. 150 del 2009».
Italia Oggi – 18 maggio 2012