Anche il dirigente medico responsabile di Unità operativa complessa è tenuto a rispettare l’orario di lavoro. I dirigenti, pur non essendo obbligati a timbrare il badge di ingresso, devono però assicurare il buon andamento dell’ufficio attraverso il rispetto di un orario di lavoro, sia pure articolato secondo esigenze di flessibilità, comunicando la pianificazione della propria attività istituzionale con le relative assenze.
Con questa motivazione la Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado della Corte dei conti per la Regione Abruzzo ha condannato al pagamento in favore della Asl di Pescara a titolo di danno patrimoniale per mancata prestazione lavorativa, un dirigente medico e un infermiere per l’importo rispettivamente di euro 3.537,95 il primo e euro 20,96 il secondo. I convenuti in primo grado erano stati altresì condannati al risarcimento per danno all’immagine e per danno conseguente all’arbitrario affidamento di lavori. In particolare al dirigente medico era stato imputato di aver commissionato, senza avere alcun potere e alcuna competenza in tal senso, opere e forniture senza alcuna gara di appalto e senza alcuna valutazione a monte circa la necessità dei lavori e la loro esecuzione. Tuttavia in secondo grado, in accoglimento dei motivi di appello dei convenuti, tali poste di danno non sono state loro addebitate. Per i fatti sopra descritti i due sanitari venivano anche sottoposti a procedimento penale per i reati di peculato, truffa aggravata e continuata, falso ideologico in atti pubblici e associazione per delinquere. Il danno erariale per mancata prestazione lavorativa è stato invece confermato poiché accertato a seguito di indagine di Polizia giudiziaria da cui è emersa l’assenza ingiustificata dal servizio per le giornate oggetto di attività. I convenuti in appello eccepivano che il materiale probatorio relativo al procedimento penale avviato per i medesimi fatti non fosse idoneo a fondare il libero convincimento del giudice contabile in ordine alla loro responsabilità. Tesi non accolta dal Collegio che ha precisato che il materiale di un giudizio diverso da quello contabile ben può essere esaminato e valutato dal giudice contabile. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e preprocessuale penale, devono e possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull’esistenza dell’eventuale danno e delle conseguenti responsabilità amministrative.
Il Sole 24 Ore sanità – 17 febbraio 2015