Vietato rivedere i criteri di rimborsabilità dei farmaci senza coinvolgere le Regioni.
La norma della manovra estiva 2010 che ha istituito il “tavolo farmaci” è costituzionalmente illegittima nella parte in cui «non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni», privandole della possibilità «di differenziare, con determinazione amministrativa e per il proprio territorio, il livello di rimborsabilità dei farmaci». Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 330/2011, depositata il 16 dicembre, accogliendo il ricorso della Toscana contro l’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78/2010, che affidava al confronto tecnico tra ministero della Salute, Economia, Aifa e associazioni di categoria la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica.
Per la Consulta, la disposizione investe una pluralità di ambiti, dalla determinazione dei Lea, in cui rientra l’erogazione dei farmaci, alla tutela della salute, fino al coordinamento della finanza pubblica. In presenza di una simile sovrapposizione di materie e nell’impossibilità di individuarne una prevalente – ricordano i giudici costituzionali, richiamando molti precedenti – il legislatore statale «avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione» predisporre «adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze». Non facendolo, ha violato l’articolo 118 della Costituzione.
Sanita.ilsole24ore.com – 17 dicembre 2011