di Pietro Verna, Il Sole 24 Ore sanità. Il reclutamento dei dirigenti sanitari dei servizi di emergenza-urgenza previsto dalla Regione Veneto viola l’ art.15, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, come regolato dal d.P.R. n. 483 del 1997, che, all’art. 24, prescrive, tra i requisiti di ammissione, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n.121 del 2023 (https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/307 ) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 della legge della Regione Veneto, nella parte in cui:
– proroga di ulteriori tre anni, fino al 31 gennaio 2024, la possibilità, già prevista dall’art. 23, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2020, di indire procedure concorsuali per assumere personale medico privo di specializzazione che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, avesse maturato presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario regionale almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, ovvero un numero di ore, anche non continuative, di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio (comma 1);
– abroga il comma 2 dell’art.23, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020, secondo il quale «una volta assunti, i medici accedono in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza, sulla base di specifici protocolli d’intesa tra Regione e Università ove ha sede la scuola di specializzazione» (comma 2).
La pronuncia della Corte Costituzionale
L’Avvocatura generale dello Stato aveva denunciato la violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sostenendo che la norma regionale avrebbe introdotto una procedura concorsuale “diversificata rispetto a quella prevista dalla disciplina nazionale” e invaso la competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”. Tesi che ha colto nel segno. L’Alta Corte ha stabilito che «il possesso del diploma di specializzazione costituisce un requisito indefettibile per l’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria». Ciò in continuità con l’orientamento secondo cui «i requisiti di professionalità del personale medico prescritti dalla legge statale […] integrano principi fondamentali in materia di tutela della salute, poiché la competenza e la professionalità del personale sanitario sono idonee ad incidere sulla qualità e sull’adeguatezza delle prestazioni erogate e, quindi, sulla salute dei cittadini (ex multis, sentenze n. 9 del 2022, n. 179 del 2021 e n. 38 del 2020 che ha dichiarato illegittimità costituzionale dell’art. 135 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2018 che consentiva il conferimento di incarichi a tempo indeterminato a medici privi del titolo di formazione specifica in medicina generale).