Incostituzionale il ticket sui pensionati d’oro. È quanto lascia intendere la Corte costituzionale nella sentenza n. 241/2012, senza poterlo ufficialmente dichiarare (né smentire). Per un mero tecnicismo, infatti, la corte dichiarare inammissibile la questione di legittimità posta dalla regione Sicilia sulla norma della manovra estiva del 2011, che impone il prelievo straordinario del 5/10% alle pensioni sopra i 90/150 mila euro dal 2011 al 2014.
Tuttavia lo fa senza esimersi dall’affermare che, sulla base delle stesse osservazioni formulate nella sentenza n. 223/2012 (quella che ha dichiarato incostituzionale un altro prelievo straordinario, quello sulle retribuzioni d’oro degli statali), il ticket «ha natura certamente tributaria», il che apre alla possibilità di essere dichiarato illegittimo in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Il ticket sui pensionati d’oro
Tecnicamente si chiama «contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici» e colpisce gli importi delle pensioni che risultano, complessivamente, superiori ai 90 mila euro lordi annui. Ai fini dell’individuazione dei pensionati soggetti al prelievo straordinario, si fa riferimento a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e a quelli integrativi e complementari, sia erogati da Inps ed ex Inpdap che da enti diversi.
Concorrono, inoltre, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione della pensione obbligatoria, incluse le rendite integrative (fondi pensione). Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite Inail. Il contributo è pari al 5% della parte eccedente l’importo di 90 mila euro e fino a 150 mila euro e al 10% per la parte eccedente 150 mila euro, con un contributo minimo di 12 euro (al di sotto non si paga).
Previsto dal dl n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011, cosiddetta manovra estiva del 2011) è stato temporaneamente abrogato dalla successiva manovra di ferragosto (dl n. 138/2011) e definitivamente ripristinato, dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, in sede di conversione dall’art. 2, comma 1 della legge n. 148/2011.
La Corte costituzionale
Nella sentenza n. 241/2012 (si veda ItaliaOggi del 1° novembre), la Corte prende in esame proprio l’art. 2, comma 1, del dl n. 138/2011, impugnato, per altre questioni, dalla regione Sicilia. Non può però decidere nel merito della questione, perché costretta a dichiararla inammissibile per «erronea individuazione della disposizione ritenuta lesiva».
Tuttavia dà spazio ad alcune osservazioni tra cui spiega che «il contributo oggetto di censura… ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (…) previsto dallo stesso comma 1 nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la suddetta sentenza n. 223/2012 ».
Infatti, precisa che «la norma impugnata integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario». A mente della sentenza n. 223/2012, queste osservazioni appaiono sufficienti a ipotizzare la stessa conclusione di illegittimità costituzionale per il ticket sulle pensioni d’oro.
Infatti, come per il contributo straordinario sulle retribuzioni degli statali la dichiarazione di illegittimità è derivata dalla sua qualificazione di «prelievo tributario» (come tale violava tra l’altro il principio di eguaglianza in quanto applicato solo sui lavoratori e soltanto a quelli pubblici), alla stessa maniera potrebbe considerarsi illegittimo il ticket sui pensionati d’oro in quanto, trattandosi di prelievo tributario (questo la corte lo dice), risulterebbe illegittimo perché applicato solo ai pensionati e non a tutti i cittadini.
ItaliaOggi – 3 novembre 2012