Giocare con le norme per aggirare i limiti previsti per gli incarichi di lavoro autonomo e i vincoli in materia di rapporti fiduciari può costare caro.
Se ne è reso conto il sindaco di un piccolo comune in provincia dell’Aquila, il quale, per poter usufruire delle prestazione del responsabile dell’ufficio tecnico, da lui selezionato con in carico esterno, ha fatto ricorso all’articolo 110, comma 2, del Testo unico enti locali (Dlgs 267/2000). Ma i magistrati contabili prima lo hanno condannato a una sanzione tutto sommato modesta, poi, in appello, hanno inasprito l’importo del danno erariale. Può essere così riassunto il contenuto della sentenza della Corte dei conti – Sezione III Giur. centrale d’appello – dell’8 febbraio 2012, n. 66.
Il sindaco abruzzese aveva conferito un incarico ad un ingegnere per sopperire alla carenza di personale qualificato. Dopo alcuni anni, il professionista era diventato responsabile dell’ufficio tecnico e l’incarico aveva assunto la veste di «alta professionalità», fuori dotazione organica, a tempo determinato e parziale.
La Corte, innanzitutto, ha evidenzia come il ricorso a personale esterno debba essere motivato da esigenze eccezionali, impreviste e transitorie, mentre, normalmente si deve provvedere ai compiti istituzionali con il personale inquadrato nella propria organizzazione. I giudici contabili quindi hanno ravvisato un primo profilo di illegittimità nel ricorso ad un’alta professionalità fuori dotazione organica assegnata a compiti ordinari. Senza contare che le esigenze si erano rivelate tutt’altro che temporanee e predeterminate, in quanto l’incarico era durato una decina d’anni, proroghe comprese.
Molto significativo un passaggio della sentenza nel quale i giudici contabili, hanno contestato al sindaco di aver fatto ricorso ad «una sorta di contraddittoria e inammissibile commistione tra le distinte ipotesi disciplinate dall’articolo 110 del Tuel» al comma 1, al comma 2 e al comma 3 (oggi comma 6). Di fatto, la Corte ha considerato l’incarico come una vera e propria assunzione del tecnico comunale, non legata ad esigenze eccezionali.
La condanna al danno, quindi, è stata inevitabile. Ma i magistrati contabili hanno osservato che, nel caso di specie, non si può neppure parlare di riduzione per utilità derivante dalla prestazione resa a favore del Comune. In primo luogo perché l’utilità deve essere comprovata dal soggetto che vorrebbe usufruire dello sconto sulla sanzione, non potendosi ricavare benefici solo dalla mera prestazione resa, e, in secondo luogo, perché l’ingegnere non ha affiancato le professionalità interne, presenti ed aventi titolo per assumere la responsabilità del servizio, ma si è sostituito ad esse. Il danno erariale è stato quantificato pari a tutte le retribuzioni corrisposte, con l’aggiunta di una quota parte dell’assegno ad personam, che seppure riconosciuto sproporzionato rispetto all’incarico, è addebitato solo in parte al sindaco, in quanto deciso in seno alla giunta.
LA MASSIMA
Non sussiste un generale divieto per la Pa di ricorrere a collaborazioni esterne o a contratti di durata o, ancora, a consulenze, ma l’utilizzo di personale esterno non può concretizzarsi se non nel rispetto di determinate condizioni e limiti previsti dal legislatore.
I limiti trovano la propria ratio nella necessità di evitare il conferimento generalizzato di consulenze esterne, l’assunzione di personale in assenza di condizioni legittimanti, l’aggravio di costi e la violazione di norme cogenti le quali richiedono, per l’accesso alla pubblica amministrazione, lo svolgimento di una procedura concorsuale
ilsole24ore.com – 3 aprile 2012