L’emendamento a prima firma Marcucci (Pd) ha subito qualche modifica. Nella riformulazione si è prevista l’esclusione del personale tecnico-amministrativo. Resta dunque solo un più generico riferimento alle strutture sanitari e socio sanitarie in ambito di responsabilità civile. Queste ultime, come gli esercenti le professioni sanitarie, non risponderanno civilmente se non per alcune fattispecie. Resta invariata la limitazione della punibilità penale per gli operatori sanitari nei soli casi di colpa grave. IL NUOVO TESTO
Si è raggiunta una nuova intesa tra maggioranza e Governo sull’emendamento al Decreto Cura Italia, a prima firma Andrea Marcucci (Pd), con il quale si limita la responsabilità professionale – sia dal punto di vista penale che civile – per operatori sanitari e Aziende del Ssn, in questo contesto di emergenza legato all’epidemia di Covid-19.
Il testo è stato riformulato, prevedento qualche modifica. In particolare viene escluso il riferimento al personale tecnico-amministrativo. Resta dunque solo un più generico riferimento alle strutture sanitarie e socio sanitarie in ambito di responsabilità civile. Queste ultime, come gli esercenti le professioni sanitarie, non risponderanno civilmente se non per alcune fattispecie. Resta invariata la limitazione della punibilità penale per gli operatori sanitari nei soli casi di colpa grave.
“In ragione della eccezionalità dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa – si legge nel testo riformulato – la responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie è limitata ai casi in cui levento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave”.
L’emendamento specifica così cosa dovrà essere considerato colpa grave: “Quella consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere”. La valutazione della gravità della colpa “è operata tenuto conto altresì della situazione organizzativa e logistica della struttura, in relazione alla eccezionalità del contesto emergenziale, al numero di pazienti su cui è necessario intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di personale nonché al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore sanitario”.
Per quanto riguarda la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario – prevista dallarticolo 590-sexies del Codice penale (responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) – per eventi che si siano verificati durante lemergenza Coronavirus “o che in essa abbiano trovato causa”, la punibilità “è limitata ai soli casi di colpa grave”. “La colpa si considera grave laddove consista nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere”.
02 aprile 2020
QS