Sarà una fase negoziale “straordinaria”, afferma il Comitato di settore sanitario nella bozza di atto di indirizzo alla Sisac per il rinnovo delle convenzioni sulla base di quanto previsto dal decreto Balduzzi per le cure primarie. Tra le condizioni: sospensione delle indennità a vario titolo ed esclusività di rapporto con il Ssn.
Primo passo per la riforma delle cure primarie prevista da Decreto sulla sanità del ministro della Salute, Renato Balduzzi approvato a fine ottobre dal Parlamento. Arriva infatti dal Comitato di settore la bozza di atto di indirizzo alla Sisac per il rinnovo delle convenzioni della medicina generale che dovrà raccogliere tutte le novità introdotte dal decreto, così da rendere realizzabile la riforma.
Sarà una fase negoziale “straordinaria”, afferma il documento stesso, anzitutto perché interrompe il blocco contrattuale disciplinato con legge fino al 2014 compreso, ma anche perché dovrà in qualche modo rispondere ai “parecchi aspetti irrisolti o privi della necessaria coerenza” contenute nelle nuove disposizioni di legge. Tra i nodi critici da sciogliere, infatti, c’è il riconoscimento delle competenze regionali in materia di organizzazione sanitaria, che nel Decreto – osserva il Comitato di settore – “è solo apparente giacché la dotazione strutturale, strumentale e di servizi (e dunque il numero e la dislocazione geografica) delle forme organizzative mono (AFT) e multiprofessionali (UCCP) richiedono la stipula di accordi regionali o aziendali (art. 1, comma 2, bquinquies del Decreto)”. Ma è proprio alle Regioni che il Decreto pone in capo “un nuovo e non trascurabile onere: quello di attrezzare anche tutte le organizzazioni funzionali (AFT)”.
E proprio sulle AFT nasce un altro “dilemma”, legato all’eventuale utilizzo di personale dipendente del Ssn. “Dal momento che per definizione queste AFT hanno natura funzionale e non hanno dunque una struttura centrale di riferimento, a chi devono essere forniti i mezzi di produzione e dove potrebbe essere collocato l’eventuale personale dipendente? a tutti gli ambulatori medici che le compongono o a qualche fantomatico centro di coordinamento tutto da inventare?”, si domanda il Comitato di settore.
C’è poi da disciplinare il ruolo unico, per il quale devono comunque restare fermi i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali”. Tutto questo “straordinario rinnovo contrattuale”, precisa il Comitato, non potrà contare su alcun finanziamento.
Ecco, in definitiva, a quali compiti specifici e condizioni dovranno rispondere le nuove convenzioni nazionali:
– Definire le caratteristiche generali (funzioni, competenze professionali coinvolte), nonché i compiti, le funzioni e i criteri di selezione del referente o coordinatore delle AFT e delle UCCP;
– Individuare condizioni, requisiti e modalità con cui le Regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle AFT e delle UCCP sulla base di accordi regionali che non devono comportare a qualsiasi titolo oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Tra le condizioni va inserita l’esclusività del rapporto di lavoro del singolo professionista col Ssn, tra i requisiti l’esplicitazione di una divisione del lavoro tra i professionisti che compongono sia l’AFT che l’UCCP capace di garantire una copertura assistenziale giornaliera per 7 giorni la settimana, tra le modalità va incluso il processo di riconversione delle strutture ospedaliere. In ogni caso si deve prevedere la sospensione e la successiva riconversione di tutte quelle indennità riconosciute dalla convenzione nazionale vigente per lo sviluppo strutturale (incentivi per associazionismo, indennità informatica, incentivi per personale, etc…);
– Prevedere le modalità attraverso cui le aziende sanitarie locali individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle AFT e delle UCCP e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati anche avvalendosi delle forme di finanziamento a budget che le stesse aziende sanitarie possono adottare nei confronti delle UCCP;
– Istituire il ruolo unico della medicina generale e prevederne l’accesso a mezzo di una graduatoria unica per titoli annualmente stilata a livello regionale e valida per tutti i settori funzionali dell’area e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali;
– Prevedere anche per la pediatria di libera scelta che l’acceso alla graduatoria per titoli predisposta annualmente dalla regione avvenga secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali.
6 dicembre 2012