Per lo sciopero degli specialisti interni convenzionati con il Servizio sanitario nazionale varranno le stesse regole del pubblico impiego. Per medici, psicologi, veterinari, chimici, biologi e odontoiatri i tempi e le modalità di astensione dal lavoro non avranno più zone d’ombra. È stata pubblicata, infatti, in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio scorso, la deliberazione 21 dicembre 2015 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali che conferma la valutazione di idoneità dell’Accordo nazionale stipulato il 24 giugno scorso tra la Sisac e le organizzazioni sindacali Sumai, Uil Fpl, Cisl medici e Fespa. L’accordo, che segue la falsariga di quello del pubblico impiego prevede che il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare la durata massima di 24 ore continuative e, in ogni caso, non potrà essere a ridosso dei giorni festivi. Gli scioperi successivi al primo inerenti la stessa vertenza, invece, non potranno superare le 48 ore.
Qualora, inoltre, i due giorni di astensione dal lavoro fossero in prossimità di giorni festivi, le ore dovranno necessariamente essere ridotte a 24. Inoltre, l’area funzionale minima per proclamare uno sciopero resterà quella della singola azienda o ente del Ssn. Resta ferma, poi, la previsione in base alla quale le azioni di sciopero non potranno essere effettuate nel mese di agosto o nei giorni che precedono le elezioni. Per quanto riguarda, invece, le cosiddette procedure di raffreddamento e conciliazione, i soggetti incaricati di svolgerle sono individuati: nel ministero del lavoro, in caso di conflitto sindacale nazionale, nel prefetto del capoluogo di regione in caso di conflitto regionale e nel prefetto del capoluogo di provincia competente in caso di conflitto sindacale aziendale. –
ItaliaOggi – 20 febbraio 2016