“Negli atti aziendali di cui all’articolo 114, comma 1, le prestazioni rese dai veterinari ufficiali nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali svolti a richiesta fuori dall’orario ordinario di lavoro, devono essere preferibilmente inquadrate e disciplinate quali “obiettivi prestazionali incentivati” e comunque la suddetta opzione debba essere attivata ogni qual volta che il veterinario ufficiale interessato ne faccia richiesta”. Cosi il direttore generale del Ministero della Salute, Pierdavide Lecchini, con una nota dell’11 ottobre, risponde alla Regione Lombardia che lo aveva interpellato in proposito. LA NOTA ESPLICATIVA DEL MINSALUTE
La nota ministeriale arriva a dare finalmente soluzione all’annoso problema del corretto inquadramento e pagamento delle prestazioni di controllo ufficiale richieste dagli Osa fuori dell’orario ordinario in cui il veterinario dirigente è tenuto a svolgere il proprio lavoro (il solo orario di lavoro diurno feriale, e non già “h24” come per il medico; così come sancito sempre ed in ultimo anche dall’art. 24 Ccnl 19/12/2019).
“L’articolo 117, comma 7, del CCNL – argomenta infatti il direttore generale – prevede che l’Atto aziendale adottato dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell’art. 114, comma 1, del medesimo CCNL, può inquadrare e disciplinare l’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’Azienda o Ente e svolta dal dirigente sanitario fuori dall’orario di lavoro, alternativamente, come attività libero-professionale intramuraria ovvero come obiettivo prestazionale incentivato finanziato con le specifiche risorse introitate. La scelta tra le due opzioni previste è rimessa al dirigente interessato. In aggiunta, con particolare riferimento ai controlli ufficiali effettuati dal dirigente veterinario al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, l’articolo 24, comma 10, del CCNL prevede che le Aziende ed Enti si avvalgono dell’istituto disciplinato dall’art. 115, comma 1, lett. d) tenuto conto delle modalità individuate nell’atto di cui all’art. 114, comma 1, utilizzando gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. Questa forma di attività consiste nella “partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le èquipes dei servizi interessati”.
E sottolinea come “l’articolo 15, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, relativo al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625, individua, vincola e destina le tariffe riscosse dall’Azienda sanitaria locale, tra l’altro, alla copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche a richiesta dell’operatore fuori dall’orario ordinario di lavoro; ciò in quanto tali controlli ufficiali, sebbene a richiesta, rientrano nei compiti istituzionali delle Aziende sanitarie locali che sono pertanto tenute ad assicurarne lo svolgimento ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625”.
Il Ministero osserva peraltro come ciò “permetterebbe di superare le criticità di natura retributiva e previdenziale che attualmente limitano l’adesione da parte dei dirigenti veterinari delle Aziende sanitarie alle attività di controllo ufficiale richieste dai terzi fuori dall’orario ordinario di lavoro, consentendo così alle autorità competenti di assicurare il conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al Regolamento (UE) 2017/625”.
Il comunicato della Segreteria Nazionale e della Segreteria Regione Lombardia SIVeMP. “Raggiunto faticosamente ma efficacemente l’obiettivo del pieno riconoscimento delle nostre posizioni”
Grazie all’iniziativa agita dal SIVeMP, nella persona del Presidente FVM Lombardia (trattandosi di materia inerente l’applicazione del Contratto di lavoro), il Ministero della Salute ha infine fornito indicazioni chiare sulle modalità di svolgimento dei controlli ufficiali fuori dell’orario di lavoro. Ora è necessario chiedere ed ottenere l’applicazione uniforme del Contratto in tutte le situazioni interessate.
Il SIVeMP, attraverso l’azione congiunta dei quadri sindacali aziendali e regionali FVM e dei colleghi delle ATS Lombarde coinvolte, unitamente a quella della Segreteria Nazionale e dell’Ufficio legale, ha impedito che si concretizzasse una pericolosa situazione, laddove le opportunità offerte dal nuovo CCNL, al fine del corretto svolgimento dei succitati controlli ufficiali e nondimeno del corretto inquadramento anche retributivo di tale attività, rischiavano di essere tarpate da una miope lettura del CCNL stesso, così come data in alcune realtà della Lombardia. Abbiamo sottoscritto un contratto consci e convinti, entrambe le parti trattanti, di aver dato soluzione all’annoso problema del corretto inquadramento e pagamento delle prestazioni di controllo ufficiale richieste dagli OSA fuori dell’orario ordinario in cui il veterinario dirigente è tenuto a svolgere il proprio lavoro (il solo orario di lavoro diurno feriale, e non già “h24” come per il medico; così come sancito sempre ed in ultimo anche dall’art. 24 CCNL 19/12/2019).
Infatti la lettura dell’art. 24 comma 10 ultimo paragrafo del CCNL, unitamente all’art. 117 comma 7, a nostro avviso non dava più adito a dubbi: in sede applicativa aziendale (art. 114 comma 1), atteso che la copertura economica risulta espressamente data dall’art. 15 comma 2 lett. a) D.lgs. 32/2021, le prestazioni rese dai veterinari ufficiali nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali svolti a richiesta dell’OSA fuori dall’orario ordinario di lavoro dovevano poter essere inquadrate e disciplinate quali ”obiettivi prestazionali incentivati”, in via comunque preferenziale rispetto all’inquadramento nella cosiddetta “libera professione intramoenia – ALPI – aziendale”, tenuto conto che l’opzione è liberamente esercitabile da parte del veterinario dirigente e che la suddetta opzione appariva chiaramente da privilegiarsi ogni volta che il veterinario interessato ne avesse fatto richiesta.
Non ultimo, lo svolgimento dei controlli ufficiali in detto regime di obiettivo prestazionale incentivato con le risorse suddette consente di fruire della fondamentale collaborazione di tutti quei colleghi che, essendo più giovani, da un lato si renderebbero maggiormente disponibili, ma dall’altro non potrebbero accettare di doversi iscrivere per ciò soltanto all’ENPAV (fatto necessario nel caso di erogazione delle prestazioni in regime “ALPI Aziendale”), laddove la legge ha dato loro facoltà di rinunciarvi.
La ATS Val Padana aveva tuttavia ritenuto impossibile concedere l’opzione per lo svolgimento dei CU in regime di obiettivo prestazionale incentivato “semplicemente” e sorprendentemente affermando che il CCNL non lo consentiva; con ciò generando difficoltà nell’esecuzione dei controlli a possibile danno anche degli OSA ed imponendo un regime che avrebbe portato pure l’ENPAV ad un consistente recupero di contributi che sarebbero stati ritenuti non versati dai colleghi rimasti non iscritti in forza della legittima convinzione di esercitare le funzioni in discussione quale attività di lavoro dipendente (obiettivo prestazionale) e non già in assimilazione alla libera professione (ALPI aziendale).
La grave situazione sorta poneva in luce l’assurdità di un’imposizione a svolgere controlli ufficiali proprio nel regime meno indicato. Ciò emergeva chiaramente anche ad un’analisi costituzionalmente orientata (art. 97 Cost.: buon andamento della PA) data l’evidente migliore collocazione dei CU nell’alveo di una disciplina più aderente alle esigenze di strutturazione dei controlli interna alla PA stessa. Il SIVeMP ha pertanto aperto un confronto innanzitutto con l’Ente Regione, confidando in un esito favorevole, dato che la stessa Regione aveva deliberato in precedenza la possibilità dell’opzione contrattuale in discussione, e considerata pure la collaborazione dell’ENPAV che nel frattempo accettava la nostra proposta di sospendere le menzionate azioni di recupero contributivo, confortando anzi la nostra stessa posizione. Nonostante ripetuti tentativi di approdare ad un accordo, e nonostante quanto dalla stessa Regione in precedenza deliberato, è trascorso tuttavia oltre un anno (complice la pandemia) senza che la Regione avesse preso adeguata posizione nei confronti di ATS Val Padana; alla quale si era purtroppo aggiunto nel frattempo un inspiegabile allineamento di altre ATS.
Il suddetto confronto, privo di sbocchi, è perciò sfociato in un contenzioso di livello regionale (essendo ormai coinvolte più ATS), aperto quindi formalmente mediante la proclamazione, da parte della FVM Lombardia, di uno stato di agitazione regionale, supportato dal SIVeMP nazionale, con conseguente tentativo di conciliazione, come per legge, avanti al Prefetto di Milano. In tale sede, il 15/9 u.s., esposte le nostre Ragioni, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, dimostrando comunque di non voler chiudere le porte ad una soluzione possibile, ha concordato “di sollecitare l’emanazione di un parere sul punto della competente Direzione del Ministero della Salute, a cui Regione Lombardia si impegna ad adeguarsi”. Ne è conseguito in data 24/9/2021 un quesito della stessa Direzione al Ministero della Salute.
Non abbiamo mancato a tal punto di rendere ulteriormente pubbliche le nostre preoccupazioni, in primo luogo argomentandone le ragioni proprio nei confronti del Ministero della Salute, chiedendo l’attenzione delle competenti Direzioni, già coinvolte anche dalla Regione Lombardia, come concordato nella suddetta sede di conciliazione. L’esito è stato positivo. Infatti, il Direttore Generale DGSAF, dott. Pier Davide Lecchini, confortando con forza le nostre tesi, con nota dell’11/10/2021, nella qualità di “Chief Veterinary Officier” ed Autorità Competente centrale del Paese, pertanto al fine della migliore conduzione delle attività di controllo ufficiale, ha confermato quanto da noi sostenuto innanzitutto in linea di principio al fine delle garanzie che il sistema dei controlli ufficiali doveva dare. Ma conseguentemente confermando pure quale debba essere la corretta e completa applicazione di un dettato contrattuale che, evidentemente non a caso, era stato condiviso da entrambe le parti al tavolo. Si dava difatti soluzione ad una situazione confusa in cui lo svolgimento dei CU richiesti dagli OSA “fuori orario” avveniva mediante l’applicazione di istituti assai diversificati nelle diverse aziende sanitarie del Paese, con possibile nocumento rispetto al necessario coerente svolgimento delle azioni di controllo e perciò al sistema stesso dei controlli ufficiali.
Raggiunto faticosamente ma efficacemente l’obiettivo del pieno riconoscimento delle nostre posizioni, occorre ora che la Regione Lombardia ne determini una tempestiva applicazione in tutte le ATS interessate. E perché non venga vanificato il lavoro svolto, resta nondimeno necessario presidiare ogni realtà aziendale così che venga data una conforme e corretta applicazione del dettato contrattuale in tutte le situazioni interessate.
SIVeMP – Segreteria Nazionale e Segreteria Regione Lombardia