Da Ruminantia. Dal mese di gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 2021/32, che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, così come previsto dal titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625 .
Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento (UE) 2017/625. Il dl 2021/32 determina inoltre la tariffa per le macellazioni d’urgenza effettuate in azienda e per l’ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.
Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:
a) la registrazione di cui all’articolo 6, comma 13;
b) il riconoscimento di cui all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 13;
c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all’articolo 9;
d) le autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 15 del suddetto decreto, ove previste.
Per i controlli ufficiali originariamente non programmati e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applicherà la tariffa calcolata su base oraria, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali.
Si intendono controlli ufficiali originariamente non programmati quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità per verificarne la risoluzione, o sospetta non conformità successivamente confermata da parte dell’Autorità competente ufficiale o da parte dell’operatore.
Per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall’operatore interessato, compresi quelli:
a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;
b) per l’attività export di cui all’articolo 5, commi 5, 6 e 7;
c) per l’ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza.
Per l’ispezione ante mortem in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all’allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa è applicata indipendentemente dall’esito dell’ispezione ante mortem.
Le modalità applicate per calcolare l’importo finale si trovano nel modulo 7 sempre dell’allegato 2
e tengono in considerazione le eventuali maggiorazioni previste dall’art. 8 ovvero:
maggiorazione del 30 % quando i controlli sono effettuati:
a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
b) nei giorni festivi;
c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale.
Le richieste da parte dell’operatore dovranno essere inoltrate all’Azienda sanitaria locale con modalità che consentano di tracciare la data e l’ora della richiesta (mail o pec).
Maggiorazione dello 0,5% per l’attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Questa maggiorazione non si applica alle tariffe per il riconoscimento condizionato, la registrazione e le autorizzazioni (sez. 8 all. 2 decreto) e alle tariffe per l’ispezione in caso di macellazione fuori dal macello per autoconsumo (sez. 9 all. 2 decreto).
Tariffe per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta (Art. 7) L’Azienda sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la tariffa forfettaria di cui all’allegato 2, sezione 9, lettera a), comprensiva dell’ispezione del primo animale. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l’Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all’allegato 2, sezione 9, lettera b). Gli importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico del privato che li corrisponde all’Azienda sanitaria locale.
Per completezza di informazione si sottolinea che è necessario verificare le disposizioni regionali predisposte per il recepimento del Decreto Legislativo 2021/31, il cui testo completo è consultabile cliccando qui.