Presa di posizione della Federazione dei Veterinari Europei sul nuovo Regolamento europeo che riformerà i controlli ufficiali veterinari. Nel position paper adottato e diffuso dalla FVE il 13 marzo, le principali considerazioni riguardano l’articolo 15 (Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano) su cui la Federazione esprime “grave preoccupazione” e di cui chiede chiarezza e una precisa definizione dei compiti. Secondo la Fve i controlli ufficiali effettuati in relazione alla produzione di prodotti di origine animale “devono essere fatti dalle autorità competenti”. Nelle considerazioni, contenute in otto punti, preso atto degli sforzi e dei miglioramenti nel dibattito sui controlli ufficiali all’interno del Consiglio dell’Unione, la Federazione ribadisce però che l’ante mortem è “appannaggio esclusivo del veterinario ufficiale e non può essere delegato”.
E che l’ispezione post mortem “deve essere condotta dal veterinario ufficiale o comunque sotto la sua supervisione”.
Questa la posizione di Fve
1. I controlli ufficiali effettuati in relazione alla produzione di prodotti di origine animale dovranno essere effettuati dalle autorità competenti (Veterinari ufficiali e Ausiliari ufficiali sotto il loro controllo, in conformità con l’attuale “Pacchetto igiene”)
2. L’Ante mortem rimane il solo appannaggio esclusivo del veterinario ufficiale e non può essere delegato.
3. L’Ispezione post mortem per la produzione di carne deve essere svolta da parte o sotto la supervisione di veterinari ufficiali. Qualsiasi delega può essere affidata solo ad Ausiliari ufficiali.
4. Per quanto riguarda ispezione post mortem gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi della flessibilità attualmente consentita dal “Pacchetto Igiene”;
5. Le verifiche sulle buone pratiche igieniche, analisi del rischio e delle procedure basate sui critical control point devono essere svolte solo da veterinari ufficiali;
6. I controlli ufficiali nei macelli, laboratori di sezionamento, impianti di trasformazione e di lavorazione della selvaggina devono essere effettuati dalle autorità competenti;
7. Per quanto riguarda il pollame e i lagomorfi il post mortem può essere condotto dal personale dello stabilimento di macellazione in conformità con l’attuale “Pacchetto Igiene”;
8. E’ doverosa una consultazione degli stakeholders sullo sviluppo della legislazione secondaria (di attuazione e atti delegati).
18 marzo 2015