La legge di delegazione europea 2018 è approdata in Senato. L’articolo 11 del provvedimento contiene la delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali. La competenza in sede referente spetta alla Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, ma tutte le altre Commissioni sono obbligatoriamente chiamate ad esprimersi. Relatrice del provvedimento sarà la senatrice Cinzia Bonfrisco.
Delega al Governo – Saranno il Ministro per gli affari europei e il Ministro della salute ad adottare uno o più decreti legislativi di adeguamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di delegazione europea. Sui decreti – da adottarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole, della giustizia, degli affari esteri, dell’economia e dello sviluppo economico – è prevista l’intesa in Conferenza Stato- Regioni.
Principi e criteri – Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire alcuni princìpi e criteri direttivi specifici, che nel testo approvato dalla Camera sono così definiti:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;
b) individuare il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, d), e), f) e h), del medesimo regolamento;
c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, ai sensi degli articoli da 104 a 107 del medesimo regolamento, nei settori di competenza come individuati dalla lettera b) del presente comma;
d) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull’assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;
e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe, il cui gettito deve essere versato a un apposito capitolo/articolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all’autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, al Ministero della salute, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia;
f) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;
g) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.
fonte Anmvioggi