Sulle imprese solo i controlli che servono. Per le verifiche amministrative di regioni ed enti locali niente duplicazioni né perdite di tempo per negozianti e piccole imprese
L’attività di vigilanza deve perseguire l’obiettivo di una verifica sostanziale, ovvero del rispetto delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici. E un occhio di riguardo va riservato soprattutto all’impresa media e piccola. Lo si legge nelle linee guida messe a punto dalla Conferenza unificata.
Stop a duplicazioni di verifiche e a perdite di tempo per gli imprenditori: l’attività di vigilanza deve perseguire l’obiettivo di una verifica sostanziale, ovvero del rispetto delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici. E un occhio di riguardo va riservato soprattutto all’impresa media e piccola che, più di ogni altra, sostiene proporzionalmente maggiori costi amministrativi connessi all’adempimento degli obblighi imposti dalla regolazione. Lo si legge nelle linee guida messe a punto dalla Conferenza unificata nella sua ultima riunione di giovedì scorso, 24 gennaio. Le «Linee guida in materia di controlli ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35» riguardano i controlli di pertinenza di regioni ed enti locali, quali per esempio nei confronti delle imprese che hanno richiesto finanziamenti; ma anche per bar e negozi in genere, officine, tintorie, centri di estetica, palestre.
Per tutti i controlli sarà necessario adottare gli esempi delle buone prassi già in uso. Ciò in quanto, precisa il documento, l’esito del controllo effettuato deve essere riutilizzato da un’altra amministrazione pubblica, nel caso in cui tale verifica costituisca operazione preliminare di un controllo sul posto. L’obiettivo è chiaro, ed è quello di «garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa» ed il metodo per raggiungere lo scopo è semplice, perché lo si persegue attraverso il censimento dei procedimenti di controllo e di tutti i soggetti coinvolti alla loro attuazione. Ciò consentirà di facilitare la raccolta delle informazioni e di far emergere le eventuali sovrapposizioni.
La ckeck list. Per ogni procedimento di controllo l’ufficio competente dovrà individuare, in modo facilmente comprensibile, tutti gli obblighi ed i relativi adempimenti imposti dalla normativa che l’impresa deve rispettare per operare correttamente. In tal senso, gli sportelli unici (Suap) dovranno far pubblicare sui siti istituzionali le liste di tali obblighi, eventualmente con l’integrazione di disegni o immagini, ma anche curare la pubblicazione di materiale informativo. Online, inoltre, dovranno essere pubblicate le Faq (risposte alle domande più frequenti) al fine di far conoscere l’interpretazione delle disposizioni normative complesse, come ad esempio, già viene svolto dall’Agenzia delle entrate con gli interpello del contribuente. Irregolarità sanabili. In base alle linee guida licenziate dalla Conferenza unificata, il controllo sulle attività d’impresa deve essere programmato in funzione della proporzionalità al rischio. Ciò presuppone l’individuazione del tipo di rischio connesso a una determinata attività e la valutazione della probabilità che si verifichi un danno all’interesse pubblico tutelato e il relativo impatto. In altri termini, l’obiettivo è quello di superare il tradizionale metodo basato esclusivamente su tempistiche fisse e su selezioni casuali delle imprese da controllare.
A tale proposito, ed è questo un elemento di rilevante novità, nel caso di controlli finalizzati a verificare l’adeguatezza di impianti o attrezzature, com’è il caso, ad esempio, delle attività nel settore dell’artigianato, quali ad esempio estetica ed acconciatore, nel caso in cui le inosservanze siano materialmente sanabili, il controllore dovrà indicare all’impresa il modo ed il termine entro il quale adempiere e la relativa sanzione sarà applicata solamente nel caso della mancata conformazione alle indicazioni fornite dall’ispettore.
Italia Oggi – 29 gennaio 2013