Cassazione: pubblico impiego, nel passaggio da un’Amministrazione all’altra l’assegno ad personam va riassorbito negli incrementi del trattamento economico
Nel lavoro pubblico, qualora si verifichi il passaggio da un’Amministrazione all’altra, al dipendente deve essere garantita, in mancanza di disposizioni speciali, la continuità giuridica del rapporto di lavoro ed il mantenimento del trattamento economico che, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti onde rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento. E’, pertanto, evidente che il criterio generale di riassorbimento opera in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell’Amministrazione di arrivo e non con riferimento a singole voci che compongono siffatto trattamento. (Cass. civ., Sez. lav., 16 aprile 2012, n. 5959).
La regola secondo cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro implica l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.), è confermata, in merito ai dipendenti pubblici, dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), stabilendo la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, incluso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria. Ed infatti, non è giustificato un diverso trattamento, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza. Di talché, siffatta regola, da applicare anche nell’ipotesi di passaggio dalle dipendenze di un’Agenzia fiscale alle dipendenze di un’Amministrazione inserita nel sistema burocratico dello Stato, implica che i suddetti assegni ad personam siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria.
Telediritto.it – 22 aprile 2012