Il ministero della Salute ha elaborato le procedure per gestire l’emergenza aflatossine, sia a livello di autocontrollo che di controllo ufficiale. Le linee guida forniscono indicazioni operative straordinarie alle autorità competenti e agli operatori dei settori mangimistico ed alimentare, al fine di permettere di ridurre i livelli di aflatossine nel mais mediante tecniche di pulizia o altro trattamento fisico. Il documento “Procedure operative straordinarie per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero-casearia e nella produzione del mais destinato all’alimentazione umana e animale, a seguito di condizioni climatiche estreme” è stato inviato, con una nota dei direttori generali Gaetana Ferri e Silvio Borrello, agli assessorati alla sanità delle Regioni, agli Izs e alle associazioni di categoria.
Le linea guida mirano a fornire delle procedure operative per la prevenzione e la gestione del rischìo “aflatossina” da applicare ogni qualvolta si verifichino condizioni climatiche e ambientali tali da causare un incremento dei livelli di contaminazione nel mais e, di conseguenza, nel latte e prodotti derivati.
L’elaborazione delle procedure, spiega il Minsalute, è stato reso necessario dal perdurare dello stato di emergenza, dovuto alle particolari condizioni climatiche che hanno determinato la contaminazione da aflatossine nelle produzioni di mais 2012 e «risultando difficilmente perseguibile l’adozione di deroghe temporanee ai limiti massimi vigenti, il Ministero della Salute, di intesa con il Ministero delle Politiche agricole, Regioni, e l’Istituto Superiore di Sanità, sentite le associazioni di categoria, ha elaborato le suddette procedure per gestire l’emergenza in oggetto, sia a livello di autocontrollo che di controllo ufficiale».
Tali situazioni di emergenza saranno individuate dalle Regioni interessate dal fenomeno e dichiarate con proprio provvedimento per un periodo limitato di tempo, sentito il Ministero della salute, il quale in presenza di uno o più Regioni che dichiarano l’intenzione di attuare le procedure straordinarie, ne dà comunicazione a livello nazionale.
Sulla base dei risultati dei controlli le Regioni dichiareranno terminata l’emergenza, dandone comunicazione al Ministero.
In presenza di incremento significativo dei livelli di contaminazione da aflatossine nel mais, in circoscritte aree di produzione, tali da non giustificare l’attivazione di misure straordinarie da parte di una Regione, sarà possibile trasferire mais non conforme da avviare alla detossificazione, alla pulizia o altro trattamento fisico, verso Regioni che hanno dichiarato l’emergenza e che attueranno le procedure straordinarie con modalità concordate tra le Regioni interessate.
In caso di incremento delle non conformità per aflatossine B1 e totali (B1, B2, G1, G2) nel mais e Aflatossina M1 nel latte, segnalati in più occasioni dal 2003, evidenziano che non siamo più dinanzi ad occorrenze sporadiche ma piuttosto a situazioni che richiedono un approccio diretto alla prevenzione della possibile immissione nella catena alimentare o mangimistica del mais contaminato.
E’ pertanto necessario disporre, nelle situazioni di emergenza, di misure adeguate per garantire interventi efficaci e comuni in caso di grave rischio relativo agli alimenti o ai mangimi. Il regolamento (CE) 1881/2006 e successive modifiche stabilisce per l’aflatossina B1 e le aflatossine totali due distinti tenori massimi nel mais, a seconda che si tratti di mais e relativi prodotti destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari, oppure di mais da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano, riconoscendo la possibilità di ricorrere a tecniche di decontaminazione laddove non è stato possibile prevenire la presenza di contaminante. Stabilisce inoltre i limiti di aflatossine nel mais destinato agli alimenti per la prima infanzia e di aflatossina M1 nel latte crudo.
Per i mangimi, la normativa di riferimento è la direttiva 2002/32/CE e successive modifiche, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali che stabilisce i limiti di B1 destinati all’alimentazione animale. Tale normativa comunitaria prevede la possibilità di ricorrere alla pulizia o altro trattamento fisico nonché alla detossificazione dei prodotti destinati all’alimentazione animale al fine di abbattere la contaminazione e conformare i mangimi ai limiti massimi di cui alla suddetta come richiamato nella nota ministeriale del 16 ottobre 2012. Il mais destinato all’alimentazione animale, non conforme ai limiti fissati per l’aflatossina B1, può essere destinato allo stabilimento che esegue i trattamenti di cui sopra a condizione che sia accompagnato da documento di trasporto-dichiarazione in cui si indica lo speditore, la quantità, il lotto, e che riporti la dicitura “mais semilavorato destinato alla detossificazione“.
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 23 gennaio 2013 – riproduzione riservata