Nel 2014 Salute ed Economia non potranno emanare una disciplina aggiuntiva per i ticket. O almeno non potranno farlo come prescrive la legge 111/2011 con un proprio atto regolamentare.
Lo Stato – e nel caso specifico i ministeri di Salute ed Economia – non può regolamentare autonomamente, infatti, i ticket sanitari sulla farmaceutica dal 2014, perché può esercitare «potestà regolamentare» solo nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva, non in un caso caratterizzato da una “concorrenza di competenze”» come sui ticket sanitari.
A deciderlo è la sentenza della Corte costituzionale 187/2012 del 4 luglio, depositata il 16 luglio 2012 che accoglie in questo senso la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regioni Friuli Venezia Giulia.
E’ incostituzionale quindi l’articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 111/2011 in cui si stabilisce che «a decorrere dall’anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro della Salute di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l’appropriatezza, l’efficacia e l’economicità delle prestazioni».
In realtà le questioni di legittimità costituzionale sulle norme sanitarie della legge 111/2011 erano ben di più e sollevate sia dalla Regione Friuli Venezia Giulia che dalla Regione Veneto. Ma la Consulta ha accolto solo questa parte dei ricorsi ritenendo che il resto delle argomentazioni riguardanti il ritorno del superticket da 10 euro sulla specialistica e da 25 euro sul pronto soccorso non violassero principi costituzionali in quanto si tratta dell’entrata in vigore di una norma pre-esitente su cui comunque le Regioni possono agire con forme alternative di reperimento delle risorse. E la previsione di legge è anche conforme, secondo la Corte costotuzionale, a quanto stabilito, seppure genericamente, nel Patto per la salute che tuttavia non lascia spazio a compiti in questo senso per lo Stato.
E la consulta ha respinto anche la questione di legittimità costituzionale del Friuli Venezia Giulia circa il fatto che la norma recasse ingerenza nell’autonomia della Regione, poiché essendo una norma che riguarda l’erogazione dei Lea deve comunque trovare riscontro uniforme su tutto il territorio nazionale.
In realtà anche l’articolo dichiarato incostituzionale indica che le Regioni possono ridurre le nuove eventuali forme di compartecipazione «purché assicurino comunque, con misure alternative, l’equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti», ma è da cassare, secondo la Consulta, il procedimento regolamentare adottato nella legge che affida la predisposizione dei nuovi ticket a Salute ed Economia.
Il Sole 24 Ore sanita – 17 luglio 2012