La trattenuta sullo stipendio, quando ci si assenta per malattia, è costituzionalmente legittima. Ad affermarlo la Corte costituzionale, con una sentenza che ha dichiarato costituzionalmente infondata una questione di legittimità costituzionale, riguardante l’art. 71 del decreto legge 112/2008. Il caso era stato sollevato dal Tribunale di Livorno, che aveva posto in evidenza una serie di elementi, che inducevano a dubitare sulla compatibilità della trattenuta Brunetta con i principi della nostra Carta costituzionale. In particolare, il giudice rimettente aveva fatto presente che l’art. 71 sembrava risultare in contrasto con il principio di uguaglianza, perché la penalizzazione economica della decurtazione dell’accessorio è prevista solo per i dipendenti pubblici.
In più sembrava violare anche il principio di retribuzione sufficiente, perché incide su retribuzioni già minime. E ancora, sembrava in contrasto con il diritto alla salute, perché costringe i lavoratori ad adempiere la prestazione anche se in stato di malattia, proprio in quanto mossi dalle necessità economiche. Infine, secondo il Tribunale di Livorno, l’art. 71 avrebbe violato anche l’art. 38 della Costituzione, privando il lavoratore ammalato, dunque temporaneamente inabile al lavoro, della tutela sussidiaria prevista per i lavoratori in questi casi. Il Giudice delle leggi, pero, ha rigettato il ricorso ed ha smontato le tesi del Tribunale una per una.
Sulla questione della violazione del principio di uguaglianza, la Consulta ha fatto presente che i lavoratori del settore privato non sono equiparabili ai dipendenti pubblici. Perché ogni qualifica e ogni settore, nel privato, vanta una disciplina diversa e specifica. E anche nel pubblico ci sono regimi diversi a seconda dei comparti e delle qualifiche. Per quanto riguarda, invece, la violazione del principio di adeguatezza e sufficienza della retribuzione, la Corte ha spiegato che tale principio risulta soddisfatto anche in presenza del mero trattamento fondamentale.
Quanto alla violazione del diritto alla salute, il Giudice delle leggi, facendo leva sul fatto che la trattenuta è piuttosto modesta (circa 7 euro al giorno per i primi 10 giorni di assenza), ha ritenuto che la perdita economica non fosse abbastanza pesante da indurre il lavoratore ad andare a lavorare anche se malato. E inoltre, il supremo collegio ha spiegato che la trattenuta non incide nemmeno sul dovere di solidarietà che si deve nei confronti degli inabili al lavoro, proprio perché, comunque, la garanzia del trattamento fondamentale è già sufficiente.
Infine, il Giudice delle leggi ha argomentato che la penalizzazione economica prevista dall’art. 71 si coniuga con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, perché serve a scoraggiare l’assenteismo.
ItaliaOggi – 22 maggio 2012