Il Consiglio di stato ha sospeso l’esecutività della sentenza breve (n. 224/2012) con la quale il Tar Lazio riconosceva l’autonomia aprendo la strada alla revisione
Autonomia degli enti di previdenza nel limbo. Non si ferma la vicenda giudiziaria che da anni vede contrapposti le gestioni previdenziali e l’Istituto nazionale di statistica. Al centro del contendere l’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni che dal 2004, anno in cui l’Europa l’ha chiesto all’Italia, contempla anche gli enti privatizzati nel 1994 e quelli nati già privati nel 1996.
Il nuovo colpo di scena è datato 26 marzo. Con apposita ordinanza, il Consiglio di stato ha sospeso l’esecutività di una precedente sentenza (n. 224/2012) con la quale il Tar Lazio riconosceva «l’autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria» aprendo così la strada alla revisione del citato elenco.
Dentro o fuori. Ma che cosa vuol dire in concreto per le casse essere considerate enti pubblici? Significa che a ogni provvedimento di limitazione della spesa, per far quadrare i conti dei bilanci pubblici, le casse si trovano chiamate a rispettare questi limiti anche se non partecipano in nessun modo a determinare i saldi strutturali dello stato. Per esempio, le manovre Tremonti del 2010 e del 2011 hanno già bloccato il trattamento economico del personale dipendente delle Casse, nonché la riduzione degli stipendi del 5/10% per valori superiori a 90/150 mila euro, fino al 31/12/2014.
La sentenza di primo grado. Nell’accogliere il ricorso dell’Adepp (l’associazione che rappresenta il comparto) e delle altre casse per l’annullamento dell’elenco Istat (nei limiti dell’interesse dei ricorrenti) redatto ai sensi della legge 196/09, il Tar del Lazio spiegava che «la scelta del legislatore nazionale è stata quella di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell’individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate. E ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo». Di conseguenza, nella compilazione del contestato elenco «l’Istat ha ricompreso le “unità istituzionali” che ha riscontrato essere in possesso dei requisiti richiesti, per tale qualificazione, dal regolamento Ue n. 2223/96-Sec95». In realtà, ciò che il Sec95 richiede, perché possa ritenersi che un’amministrazione pubblica esercita il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di «influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe». Per i giudici amministrativi, invece, «è indubbio che tale condizione non ricorre nel caso in esame perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che l’art. 1, comma 1, dlgs 30 giugno 1994, n. 509 riconosce agli enti di previdenza privatizzati, che sono solo “vigilati” dai ministeri competenti. Ed è di palese evidenza che la “vigilanza” sulla loro attività è nozione del tutto diversa dal “controllo” richiesto dal normatore comunitario».
L’ordinanza di secondo grado. Ma l’Istat difende il suo elenco. Così impugnando la sentenza del giudice amministrativo ha ottenuto la sospensione della stessa. Spiegano i giudici di palazzo Spada che se, da un lato, per l’istituto appellante (l’Istat) l’esecutività della sentenza può comportare dei danni, dall’altro, per gli appellati (le casse) «non si configurano gravi e irreparabili danni. Anche in funzione del fatto che il Consiglio di stato entrerà nel merito della vicenda il prossimo 30 ottobre 2012».
Italia Oggi – 2 aprile 2012