Martedì 17 aprile il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli Atti normativi, in seguito all’Adunanza di sezione del 11 aprile 2013, ha emesso con decreto numero 01832/2013 il Parere su Dpr inerente la proroga del blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici. L’oggetto destinatario della disposizione è infatti, da come si evince dal testo il “Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo”. Più nel dettaglio, il provvedimento attiene allo specifico “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti”. La Sezione consultiva, a conclusione del parere, esprime parere favorevole al provvedimento, fatte salve una serie di osservazioni.
L’intervento normativo si compone di un solo articolo, suddiviso in 3 commi “di cui, il primo, ripartito nelle lettere da a) a d)”. Citando testualmente il parere espresso su D.P.R. si legge che “al comma 1, la lettera a) dispone la proroga al 31 dicembre 2014 delle seguenti misure previste:
– blocco dei trattamenti economici individuali (art. 9, comma 1);
– riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 9, comma 2);
– limite massimo e riduzione dell’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (art. 9, comma 2-bis);
– blocchi economici riguardanti: meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e di quello in regime di diritto pubblico (art. 9, comma 21)”.
La disposizione rammenta inoltre di tener conto altresì, in punto di esclusione dalla proroga, degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 11 ottobre 2012, n. 223.
“Al comma 1, lettera b), -prosegue il provvedimento- si introduce la proroga al 31 dicembre 2013, con effetto sull’anno 2014, dei blocchi introdotti dall’art. 9, comma 23, del D.L. n. 78 del 2010, riguardanti il personale docente, educativo ed ATA della scuola”. In particolare, la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato preposta, esplicita come “il comma 1, lettera c) reca una misura che sterilizza, ai fini contrattuali, gli anni 2013 e 2014 ed annulla gli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011 per tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
A ciò si aggiunge la previsione anticipata dal comma 1, lettera d) il quale, nel salvare l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale negli importi attualmente in atto corrisposti ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del predetto D.L. n. 78 del 2010, stabilisce, per il biennio 2013-2014, “il blocco degli incrementi di tale indennità, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo altresì che la stessa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti (Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, intesa del 30 aprile 2009 per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del pubblico impiego e articolo 47-bis, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001)”.
Il secondo comma poi pattuisce l’estensione, anche nei confronti del personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale, delle disposizioni concernenti le proroghe del blocco dei trattamenti economici e delle procedure contrattuali stabilite al comma 1. Il comma 3, infine, “autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
fonte: LeggiOggi – 20 aprile 2013