Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5583/2014, ribadisce il concetto di specificità e specialità della dirigenza medica nell’ambito della Pubblica amministrazione, e lo fa in riferimento alla disciplina legislativa introdotta nel 2013 (d.lgs. n. 39/2013) che dispone l’incompatibilità con determinate cariche elettive negli enti locali degli «incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».
Infatti, rigettando la pronuncia del tar Napoli (n. 4983/2014), che aveva dichiarato inequivocabilmente l’impossibilità di un direttore di struttura complessa a ricoprire la carica di consigliere comunale, ribadisce che l’incompatibilità vale solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.
A fronte della generica formulazione dell’articolo 12 del d.lgs. sopracitato che ravvisa l’incompatibilità con determinate cariche elettive negli enti locali degli «incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico», vi è il successivo articolo 14 il cui disposto prevede l’incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.
Tra l’altro appare chiaro dunque che il legislatore delegato ha dettato una disciplina speciale per il personale delle Aziende sanitarie locali che nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale dirigenziale medico e sanitario che, pur se rivestito di funzioni “dirigenziali”, non ha quali competenze primarie quelle provvedimentali e gestionali, se non forse in misura del tutto marginale e limitata al momento organizzativo interno del reparto, dovendo rispondere ad un compito primario ossia “produrre salute”.
Fonte Anaao – 14 novembre 2014