L’esigenza di garantire la riservatezza di soggetti che appaiono, in qualche modo, controinteressati all’accoglimento di una istanza di accesso agli atti amministrativi, meritevole di considerazione nel contesto della controversia, non necessariamente consente alla Asl di negare in radice l’accesso.
Anche assumendo che un clima sereno all’interno del luogo di lavoro sia davvero più agevolmente conseguibile limitando la conoscenza dei rispettivi comportamenti ed in tal modo anche l’assunzione, a livello dei rapporti interpersonali prima ancora che a livello giuridico, delle correlate responsabilità, la Asl, prima di negare l’accesso, dovrebbe verificare, previa richiesta ai soggetti ritenuti controinteressati, se e con quali eventuali cancellazioni (omissis) gli atti in questione potessero essere esibiti all’istante. In tal senso, il giudice amministrativo ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto da una dipendente della Asl (assunta come centralinista-portiere quale disabile invalida) contro il diniego all’accesso agli atti “ad esempio esposti, missive, informative da parte di colleghi e/o pazienti, relazioni da parte del personale sanitario e da parte di superiori gerarchici”, sottesi alla nota del dirigente dell’U.O. Amministrazione del personale con la quale era stata disposta nei suoi confronti una visita medica collegiale ai fini della verifica della permanenza dell’idoneità al servizio.[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Doctor33 – 8 ottobre 2014