Congedo parentale retribuito fino agli otto anni di vita del figlio. A prevederlo la bozza del dlgs attuativo del Jobs Act, approvato dal consiglio dei ministri il 20 febbraio, e depositato ieri alla commissione lavoro alla camera. Comincia l’iter parlamentare di approvazione per il decreto con le misure a tutela di maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro (modifiche al dlgs n. 151/2001, il T.u. maternità). Le novità si applicano soltanto per il corrente anno 2015 a un costo che, fissato in origine a 222 mln di euro, è sceso a 104 milioni di euro. Non solo; è stata inserita pure una clausola di salvaguardia (art. 26) per cui, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti dalla previsione di spesa, il ministero dell’economia potrà con proprio decreto rideterminare i benefici e in particolare quelli relativi ai congedi dei lavoratori dipendenti.
Congedo di maternità. Spetta alle lavoratrici dipendenti e dura cinque mesi: due mesi prima e tre dopo il parto, salvo flessibilità. La principale modifica è l’introduzione del diritto per la lavoratrice di bloccare la decorrenza del congedo in caso di ricovero del bimbo in una struttura pubblica o privata. In pratica, se il neonato è ricoverato durante il periodo di astensione post parto, la lavoratrice potrà riprendere il lavoro nell’attesa del ritorno a casa del figlio. La sospensione, che opera solo sul congedo post parto (tre mesi in assenza di flessibilità più eventuali giorni in caso di parto prematuro), può essere chiesta una sola volta.
Congedo parentale. La novità consiste nella dilatazione dei tempi per la fruizione, comunque vincolati all’età del figlio. Oggi il congedo spetta a mamma e papà, lavoratori dipendenti, per la durata di sei mesi ciascuno fino a un massimo di 10 mesi tra entrambi ovvero 11 mesi se il papà ne fruisce per almeno quattro mesi; al genitore single spettano 10 mesi di congedo. La disciplina vigente, inoltre, prevede che il congedo:
a) può essere richiesto durante i primi otto anni di vita del figlio;
b) è coperto da un’indennità del 30% della retribuzione per i periodi fruiti nei primi tre anni di vita del figlio;c) è coperto dalla stessa indennità, per i periodi fruiti tra il quarto e l’ottavo compleanno del figlio, subordinatamente a condizioni di reddito.
La riforma prevede, rispettivamente, che nel 2015 il congedo:
a) possa essere richiesto durante i primi dodici anni di vita del figlio;
b) sia coperto dall’indennità del 30% per i periodi fruiti nei primi sei anni di vita del figlio;
c) sia coperto dalla stessa indennità per i periodi fruiti tra il quarto e l’ottavo compleanno del figlio, subordinatamente a condizioni di reddito (la prima versione non prevedeva alcuna indennità per i periodi di congedo fruiti dopo i sei anni; adesso, invece, è previsto che non spetti soltanto per i periodi tra il nono e il dodicesimo compleanno del figlio).
ItaliaOggi – 9 aprile 2015