Dal 13 agosto, il padre lavoratore diventa strutturalmente e automaticamente beneficiario del congedo per la nascita del figlio. Si realizza, così, un sostanziale parallelismo con quanto previsto per le lavoratrici dando luogo, quindi, a una genitorialità condivisa. A stabilirlo è l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 105/2022 che, recependo una direttiva Ue, introduce nel testo unico sulla maternità e paternità (Dlgs 151/2001) il nuovo articolo 27-bis.
Analizzando la tecnica legislativa utilizzata si osserva, tuttavia, che l’obbligatorietà dell’astensione è sancita nel solo titolo della nuova disposizione; conseguentemente, la formulazione della norma appare diversa rispetto a quella relativa alla maternità obbligatoria.
Per le lavoratrici, infatti, è il datore di lavoro a essere precettato visto che l’articolo 16 del testo unico gli impone il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi che precedono e seguono la nascita del bambino, con le varie articolazioni che nel tempo sono state introdotte. Diversamente, l’articolo 27-bis afferma che il padre lavoratore si astiene dal lavoro, per dieci giorni lavorativi, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
Potrebbe quindi verificarsi che il datore di lavoro del genitore non venga a conoscenza della nascita del figlio e che il lavoratore non attivi il congedo.
In tale circostanza, alcuna responsabilità può ricadere sull’azienda; conseguentemente, a parere di chi scrive, l’obbligatorietà indicata nella rubrica dell’articolo 27-bis è da intendersi riferita all’impossibilità, per il datore di lavoro, di negare il congedo a seguito della richiesta del lavoratore.
Per venire incontro alle esigenze aziendali, la normativa prevede che il dipendente informi il datore di lavoro con almeno cinque giorni di anticipo basandosi, eventualmente, sulla data presunta del parto. Non si esclude la possibilità che la contrattazione collettiva possa individuare delle condizioni di miglior favore. La disposizione impone al lavoratore di predisporre l’informativa in forma scritta ma, nel contempo, apre anche alle più moderne modalità tecnologiche, compreso il normale canale di comunicazione adottato in azienda.
Nell’ipotesi di parto plurimo, la durata del congedo raddoppia (20 giorni).
Sul fronte dei congedi parentali (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 agosto), va rilevato che l’intervento normativo reca una rivisitazione della parte della disciplina che riconosce ai genitori il diritto a fruire del periodo di assenza dal lavoro. Il quadro dei congedi parentali, così come definiti dal Dlgs 105/2022, è contenuto nella tabella pubblicata a fianco.
L’Inps, nel messaggio 3066/2022, ha, tra l’altro, ricordato che sono in corso i lavori di adeguamento delle procedure informatiche per l’inoltro della domanda da parte degli interessati.
Nel frattempo, i lavoratori possono usufruire dei congedi richiedendoli al datore di lavoro ma dovranno – appena l’Inps ne darà comunicazione, unitamente alle dettagliate indicazioni operative – presentare la prevista istanza avvalendosi delle procedure aggiornate.
Il datore di lavoro, quindi, riceverà per primo la richiesta, riconoscerà il congedo ma dovrà anche preoccuparsi di verificare che il lavoratore presenti la domanda all’Inps.
Il Dlgs 105/2022 è intervenuto anche sui permessi previsti dalla legge 104/1992. Dal 13 agosto, fermi restando i tre giorni concedibili, viene previsto che, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi possa essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che ne beneficiano tra di loro, in via alternativa.
Per quanto attiene al congedo straordinario biennale (articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001), si evidenzia che, dopo svariati annunci, è stato inserito tra i soggetti che possono avvalersi di questo periodo di assenza per assistere familiari disabili in situazione di gravità, il convivente di fatto, al quale viene riconosciuta la stessa priorità che hanno il coniuge e la parte dell’unione civile.
Il Sole 24 Ore