Il Sole 24 Ore, Barbara Massara. I lavoratori genitori potranno richiedere a datori di lavoro di fruire dei congedi obbligatori e parentali secondo le nuove regole a partire dal prossimo 13 agosto, mentre le procedure informatiche saranno aggiornate successivamente.
Lo comunica l’Inps nel messaggio 3066/2022, con cui illustra sinteticamente le modifiche apportate dal Dlgs 105/2022 (che entrerà in vigore il 13 agosto) alla disciplina del congedo di maternità, dei congedi di paternità e del congedo parentale, rinviando le indicazioni operative a una successiva circolare.
Questo comporterà, come era prevedibile considerata la decorrenza quasi immediata del cosiddetto decreto Equilibrio, un disallineamento temporale tra le richieste di congedo presentate al datore di lavoro in base alle nuove disposizioni e i relativi adempimenti amministrativi, con conseguente successiva regolarizzazione mediante la presentazione della domanda telematica all’istituto previdenziale, attualmente in fase di aggiornamento.
Con riferimento ai congedi riservati al padre, l’Inps si sofferma sulle novità in materia di congedo di paternità obbligatorio, diritto autonomamente riconosciuto, inserito per la prima volta nel Dlgs 151/2001 tramite il nuovo articolo 27-bis. A differenza della previgente disciplina, contenuta nell’articolo 2 della legge 92/2012 e prorogata negli anni successivi, che consentiva l’utilizzo solo dopo la nascita del figlio, il rinnovato congedo potrà essere richiesto al datore di lavoro e fruito a partire dai due mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita. L’altra novità consiste nell’aver forfettariamente raddoppiato la durata del congedo in 20 giorni lavorativi, in caso di parto plurimo.
Le novità in materia di congedo parentale sono quelle che avranno maggiori effetti operativi con il necessario adeguamento dei sistemi gestionali delle aziende, nonché dell’Inps.
Il trattamento economico pari all’indennità del 30% della retribuzione, riconosciuto dal rinnovato articolo 34 del Dlgs 151/2001, fino al 12° anno di età del bambino, avrà una durata complessiva massima di 9 mesi, di cui tre riservati in esclusiva alla madre, tre mesi riservati al padre, tutti reciprocamente non trasferibili, più altri tre mesi fruibili in modo alternativo da entrambi i genitori.
Le modifiche della durata del periodo indennizzato non incidono invece, precisa l’Inps, sui limiti massimi di utilizzo del congedo parentale previsti dall’articolo 32 del Dlgs 151/2001, che rimangono fissati in 6 mesi per ciascun genitore (elevabili a 7 per il padre, con utilizzo dei residui 4 da parte della madre) e in 10 mesi complessivi (11 se il padre ne ha utilizzati almeno 3).
L’estensione riguarda anche il genitore solo, intendendosi tale anche quello che beneficia dell’affidamento esclusivo del figlio, che potrà fruire del congedo parentale per massimo 11 mesi, con diritto all’indennità del 30% per un massimo 9 di mesi.
Dal lato dei lavoratori autonomi, l’Inps ricorda che, anche per gli iscritti alla gestione separata, la durata del congedo parentale è ampliata a 9 mesi, frazionati sempre in tre mesi per ciascuno dei genitori non trasferibili e in ulteriori tre mesi fruibili alternativamente tra i due.
Per gli altri lavoratori autonomi, l’articolo 69 del Dlgs 151/2001, dopo le modifiche del Dlgs 105/2022, estende anche al padre il congedo parentale di tre mesi da fruire entro l’anno di vita del bambino.