Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 29 febbraio 2024 che modifica il Decreto 9 marzo 2023, n. 147385 inerente la “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”. Di seguito le principali modifiche introdotte.
Come prima novità, all’articolo 1 si parla delle variazioni apportate all’articolo 6 del Decreto 9 marzo 2023, n. 147385 ed in particolare:
- al comma 1 si aggiunge che, esclusivamente per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, si eseguiranno i controlli sulle regole di condizionalità definite dal decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588.
- Il comma 2 viene completamente sostituito e si specifica che per i beneficiari dei pagamenti di cui sopra che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del
PSP ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115: a) si eseguono i controlli sulla condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, per gli obblighi relativi alle BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; b) qualora il beneficiario risulti inadempiente si procede altresì alla verifica dell’adempimento alle regole previste dal decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, perviste dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Qualora il beneficiario di cui sopra presenti un allevamento sarà tenuto a rispettare anche gli atti di condizionalità 2014-2022 relativi agli obblighi veterinari previsti sempre dal DM 10 marzo 2020, n. 2588. - I commi 3 e 4 sono eliminati.
- Il comma 5 è sostituito dall’indicazione che il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R ), adottato dal Ministero della salute con decreto del 7 marzo 2023, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è lo strumento che regola le modalità operative per il controllo dei CGO su identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e degli stabilimenti.
L’articolo 2 si occupa, invece, delle “Modifiche alla BCAA 3 dell’allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385? e introduce delle modifiche letterali nel campo “Deroghe” al punto 1 e 2 sostituendo la parola “ad emergenze” con “a ragioni” e aggiungendo nel punto 1 l’espressione “prescritte dall’autorità competente” dopo la frase “ragioni di carattere fitosanitario”.
L’articolo 3 tratta le “Modifiche alla BCAA 7 dell’allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385? prevedendo di eliminare il periodo in cui si dice che la BCAA 7 si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (ecoschemi) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA), e aggiungere dopo il secondo periodo della descrizione della BCAA 7, una dicitura che prevede che le superfici coltivate con metodo biologico o produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono
considerate conformi ( ipso facto ) ai requisiti della presente norma. La lettera e) relativa alle esenzioni viene eliminata.
Infine l’articolo 4 riporta le “Modifiche alla BCAA 8 di cui all’articolato e all’allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385? e stabilisce di eliminare il periodo in cui si dice che l’impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (ecoschemi) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA). Viene poi modificata la definizione di “terreno lasciato a riposo” specificando che si ritiene “un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda”. Inoltre si ratifica la modifica del punto B del paragrafo “Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi” con la seguente dicitura: “L’obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale)”.
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Condizionalità, fertilizzanti e benessere animale: è ora ufficiale il DM 29 febbraio 2024