È illegittima la composizione della commissione esaminatrice di un concorso pubblico bandito da un Comune se come presidente viene designato un consigliere comunale e come segretario un rappresentante sindacale. Così ha deciso la quinta sezione del Tar Campania, sede di Napoli, con la decisione 3895 del 19 luglio 2011. I giudici hanno fatto riferimento all’articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, il quale stabilisce che «le commissioni dei concorsi (…) devono essere composte esclusivamente da esperti (…) che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali».
Il caso ha riguardato un concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo dei servizi demografici comunali. Presidente della commissione esaminatrice era stato designato un consigliere di un altro comune e l’incarico di segretario era stato conferito a un rappresentante sindacale. Per questo una candidata, non ammessa alle prove orali, ha proposto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento della selezione.
Richiesta accolta dai giudici sulla base delle seguenti concatenate ragioni: la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici deve rispettare i principi dell’ imparzialità e del diritto di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici; in conseguenza, non vi deve essere alcuna interferenza tra le funzioni svolte da chi ricopre cariche politiche e sindacali e l’ attività dell’ente che ha indetto il concorso; la norma che stabilisce queste incompatibilità ha un’applicazione generale e non è limitata alla rappresentanza del sindacato in organismi interni dell’amministrazione che ha indetto il concorso; la posizione vietata non riguarda, per i rappresentanti sindacali designati, la sola designazione, ma anche la funzione che è stata formalmente ed effettivamente assunta sulla base della designazione
Ilsole24ore.com – 16 agosto 2011