La mancata costituzione entro il 2015 del fondo per le risorse decentrate e la mancata stipula del contratto decentrato per la sua ripartizione fanno correre il rischio che le risorse non utilizzate non possano essere trasferite nel fondo dell’anno successivo.
È questo uno dei possibili effetti dell’entrata in vigore della armonizzazione del sistema contabile e del vincolo che le nuove regole introducono per lo spostamento di risorse da un esercizio a quello successivo, in particolare alla luce del requisito della esigibilità. In attesa dei chiarimenti che devono essere forniti, è quanto mai necessario che si superi la cattiva abitudine che si manifesta in molte amministrazioni e che va sotto il nome di “contrattazione tardiva” se non si vogliono sottrarre queste risorse all’incentivazione del personale.
Il dato contrattuale (articolo 17 comma 5 del contratto nazionale del 1° aprile 1999 e, per i dirigenti, articolo 26 del contratto nazionale del 23 dicembre 1999) dice che le parti del fondo che non sono state «utilizzate o attribuite» nel corso di un anno vanno in aumento nel fondo dell’anno successivo.
L’Aran ha chiarito che, per il personale, le risorse che possono essere spostate all’anno successivo sono solamente quelle che provengono dalla parte stabile del fondo. La Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che queste somme non vanno calcolate ai fini della determinazione del tetto del fondo e della decurtazione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, già con il parere n. 287/2010, ha espresso «forti dubbi sulla liceità dei contratti collettivi integrativi che .. siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento».
In questo quadro, l’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili fa correre il rischio di rendere difficilmente utilizzabili le risorse del fondo di un anno che non siano state esattamente determinate con la sua costituzione tempestiva. Questo rischio vale in particolare per la parte variabile, che dipende dalle scelte delle amministrazioni: si tratta in particolare degli incrementi previsti dall’articolo 15, commi 2 e 5, del contratto nazionale del 1° aprile 1999 per il personale e dall’articolo 26, comma 3, del contratto nazionale del 23 dicembre 1999 per i dirigenti. Il rischio si può estendere anche alla mancata definizione dell’intesa contrattuale con cui il fondo stesso viene ripartito.
Occorre evidenziare che il principio contabile 4.2 non dà al riguardo una soluzione certa. Il principio dice che sicuramente vengono spostate nell’anno successivo le risorse destinate all’erogazione delle quote di salario accessorio che non possono essere corrisposte nell’anno, come le indennità di risultato e la produttività in quanto legate agli esiti della valutazione. Ma non si pronuncia, quanto meno con chiarezza, sulla “contrattazione tardiva”, fenomeno che interessa un numero assai elevato di amministrazioni locali. Si chiarisce solo che «risultano definitivamente vincolate» le risorse del fondo a seguito della contrattazione decentrata con cui lo stesso è stato ripartito.
Il principio contabile sembra inoltre espressamente impedire che le risorse di parte variabile possano essere spese nell’anno successivo a carico del fondo dell’anno di riferimento in caso di mancata costituzione del fondo. Infatti, esso stabilisce che in questo caso solamente la «quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale» confluisca nel risultato di amministrazione vincolato.
In questo quadro, che al momento attuale è ancora assai incerto, appare necessario, a scanso di equivoci e di possibili sorprese negative, che le amministrazioni provvedano a costituire formalmente il fondo per la contrattazione decentrata e che le amministrazioni e i soggetti sindacali provvedano alla loro ripartizione tramite una specifica intesa contrattuale. Solo in questo modo si ha la certezza che le somme non spese e provenienti dalla parte stabile possano continuare ad essere destinate a incrementare il fondo del 2016.
Arturo Bianco – Il Sole 24 Ore – 21 dicembre 2015