Con il voto del Senato in terza lettura, 161 sì,21 no e 2 astenuti, la legge concorrenza è stata approvata in via definitiva. Ma dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale solo poco più della metà delle misure contenute nel provvedimento saranno già operative mentre le altre dovranno aspettare decreti legislativi, nel caso delle deleghe al governo, decreti ministeriali o altri atti. Operativi da subito il riconoscimento dei master per formare i manager sanitari e le nuove regole per ridurre le pressioni sulle nomine dei direttori di struttura complessa a livello regionale. L’articolo 20 infatti modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell’ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta da parte del direttore generale dell’ente o azienda di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell’ente o azienda prima della nomina. Legge annuale per il mercato e la concorrenza – Il testo
Di seguito le misure su Concorrenza e tutela della Salute:
L’articolo 15 modifica la disciplina sull’accreditamento istituzionale – da parte della regione – relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; la modifica sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio. Viene prevista una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. Il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell’accordo tra il Servizio sanitario e le struttura pubbliche o private. Con riferimento alla sanità integrativa, si procede all’istituzione dell’Osservatorio sulle varie forme di sanità integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme.
L’articolo 16 interviene sugli obblighi di detenzione di medicinali a carico dei grossisti. La modifica, tra l’altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento relativa all’ampiezza minima dell’assortimento. Più in particolare, l’articolo prevede che i grossisti siano tenuti a detenere un assortimento dei medicinali che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio a cui sia riferita l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso; tali esigenze sono valutate dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione, sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Riguardo ai medicinali non ammessi a rimborso – che restano esclusi dall’obbligo in esame – l’articolo conferma il diritto, per il rivenditore al dettaglio, di rifornirsi presso altro grossista.
L’articolo 17, sulla rimborsabilità di farmaci equivalenti, abroga la norma (relativa al cosiddetto patent linkage) che esclude la possibilità di inserimento – prima della scadenza della tutela brevettuale – dei medicinali equivalenti nell’ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
L’articolo 18, riguardante i medicinali in attesa di definizione del prezzo, introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica per l’inclusione degli stessi nell’elenco dei medicinali rimborsabili da parte del Servizio sanitario nazionale, con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso. Tale disciplina viene posta per l’ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell’azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e concerne esclusivamente i medicinali orfani, i farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale e i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.
L’articolo 19 modifica la disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuando i principi che fondano il sistema di plasmaderivazione italiano. Il sistema è basato sulla donazione volontaria e la gratuità del sangue e sono definiti quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema.
L’articolo 20 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell’ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta da parte del direttore generale dell’ente o azienda di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell’ente o azienda prima della nomina.
L’articolo 21 prevede che il possesso del diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria soddisfi i requisiti posti ai fini della partecipazione alla selezione per la formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale.
Il Punto del Sole 24 Ore sul provvedimento
Partono subito con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale 20 dei 34 interventi previsti
Partono subito 20 dei 34 interventi previsti. Andando in ordine, scatta immediatamente la norma “salva-balneari” in attesa delle gare sulle nuove concessioni per le quali occorre invece che il governo eserciti la delega con un Dlgs. In sintesi, l’articolo 3 dispone che continuano ad avere efficacia fino al termine del 2023 gli attuali titoli concessori, salvando gli stabilimenti da possibili sequestri della magistratura per illegittimità delle proroghe. La data del 2023, inoltre, può slittare facilmente al 31 dicembre 2024, in pendenza di un contenzioso o di «difficoltà oggettive» all’espletamento delle gare.
Rinvio anche delle gare sulle concessioni idroelettriche, per le quali la Lega ha sventato le ipotesi di riportare la gestione allo Stato. Per avviare le procedure di assegnazione le Regioni hanno un anno in più di tempo, quindi entro il 2023, poi lo Stato interviene in via sostitutiva. Ma per le concessioni già scadute o in scadenza prima del 2024 ci può essere una proroga fino a luglio 2025.
Nella lista delle misure da subito operative ci sono anche le procedure alternative di risoluzione delle controversie tra gli operatori dei trasporti e i consumatori; la modifica dei controlli sulle società partecipate da parte della Corte dei conti (alleggerita al Senato rispetto al testo del governo); l’obbligo per i concessionari autostradali di selezionare con gara gli operatori che installare colonnine di ricarica elettrica; l’obbligo per i distributori di benzina di aggiornare i dati nell’Anagrafe nazionale e tre articoli sul settore farmaceutico (obblighi a carico dei grossisti, rimborsabilità dei generici, medicinali in attesa di definizione del prezzo). Ok subito anche al riconoscimento dei master per formare i manager sanitari e alle nuove regole per ridurre le pressioni sulle nomine dei primari ospedalieri a livello regionale, anche con la soppressione della possibilità di scelta da parte del direttore generale dell’ente o azienda di un candidato diverso da quello con il miglior punteggio.
Può entrare subito in vigore la norma che riduce da 5 a 2 anni il vincolo per le imprese che consegnano i propri rifiuti urbani ad operatori privati anziché al servizio pubblico. Nelle tlc ci sono i due articoli sull’accelerazione dello sviluppo delle reti a banda larga ed il blocco dei servizi premium sui cellulari, per le poste le novità sul riesame periodico degli obblighi del servizio universale. L’Antitrust guadagna maggiori poteri nel campo delle concentrazioni e delle ispezioni e la possibilità di utilizzare lo strumento della transazione nei casi di intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante.
Tempi più brevi per la nascita dell’impresa, con riduzione da 7 a 4 giorni del termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano al registro delle imprese i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Infine, parte subito la compatibilità dell’attività di agente immobiliare con quella di mediatore creditizio.
Tutte le altre misure restano per ora nel limbo dell’attuazione, compreso il monitoraggio sulle procedure di assegnazione nel trasporto pubblico locale per il quale occorreranno un provvedimento del ministero delle Infrastrutture e uno dell’Autorità dei trasporti. Nel caso dell’estensione alle compagnie europee dell’obbligatorietà del risarcimento diretto nell’Rc auto, la norma non ha bisogno di atti ulteriori ma entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
Il Sole 24 Ore