Legge di Stabilità 2012: scioglimento e commissariamento degli Ordini per omessa pubblicazione degli elenchi degli indirizzi PEC
La FNOVI torna a parlare di PEC e con propria Circolare (Circolare n. 2/2012) informa che la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (nota anche come Legge di stabilità 2012) ha inserito un comma aggiuntivo all’art. 16 del Decreto Legge n. 185 del 2008 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese” (convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2), che ha introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
In particolare l’art. 25 della L. n. 183/2011 (Impiego della PEC nel processo civile) ha inserito il comma 7bis (in vigore dal 31 gennaio 2012) che espressamente prevede: “L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente”.
La FNOVI si è attivata per poter – attraverso il proprio portale – rendere accessibili gli indirizzi PEC, con ciò offrendo agli Ordini la possibilità di essere adempienti rispetto all’obbligo così disciplinato ma ha ricordato che resterà comunque in capo agli Ordini l’onere di vigilare sulla condotta dei propri iscritti per fare in modo che gli stessi siano diligenti nell’attivazione e comunicazione di un indirizzo PEC.
Nella Circolare infatti si legge che appare inevitabile “che gli Ordini si attivino per sollecitare la massima collaborazione da parte dei colleghi inadempienti, ricordando che la mancata comunicazione ha rilevanza disciplinare, in quanto inadempimento dell’obbligo di legge di cui all’art.16, comma 7, del Decreto Legge n. 185/2008”.
Fonte: Fnovi – 6 febbraio 2012