Per molti lavoratori, anche in campo sanitario, come è la condizione dei medici con contratto di formazione specialistica, ma soprattutto per coloro che interrompono il rapporto di lavoro dipendente, spesso ai contributi già maturati si assommano anni di contribuzione alla Gestione Separata dell’Inps. La così detta Gestione separata è la gestione, operante in seno all’Inps, che garantisce l’assicurazione d’invalidità, vecchiaia e superstiti a tutti quei lavoratori autonomi che non svolgono nessuna delle attività rientranti nelle gestioni speciali Inps, né una libera professione, in riferimento alla quale è prevista un’ assicurazione presso una specifica Cassa previdenziale di categoria, come è il caso dell’Enpam per i medici libero professionisti. La Gestione separata è stata creata in seno all’Inps con la legge 335/1995 e opera a decorrere dal 1 gennaio 1996.
Devono assicurarsi presso la Gestione separata dell’Inps le seguenti categorie di lavoratori quali i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli svolti nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale; gli associati in partecipazione che apportano lavoro; i medici con contratto di formazione specialistica; i lavoratori autonomi occasionali che abbiano un reddito annuo superiore a 5.000 euro; i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; i percettori di assegni di ricerca; i liberi professionisti privi di Cassa di previdenza, e i liberi professionisti con tutela previdenziale per i redditi non assoggettati alla Cassa di appartenenza. La contribuzione è così ripartita: 1/3 a carico del collaboratore, 2/3 a carico del committente.
Nell’anno 2024, le aliquote contributive sono state così stabilite : il 35,03%, per gli iscritti soltanto alla Gestione Separata e obbligati al versamento per la DIS-COLL (indennità mensile di disoccupazione); il 32,72 %, per gli iscritti soltanto alla Gestione Separata e non obbligati al versamento per la DIS-COLL; il 26,07%, per i professionisti, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, titolari di partita Iva senza Cassa e Albo; il 24,00%, per gli iscritti alla Gestione Separata, collaboratori e professionisti, ed iscritti ad altra gestione previdenziale e/o pensionati.
I lavoratori che versano contribuzione nella Gestione separata possono esercitare la facoltà di Computo che consente di sommare i contributi presenti in altre forme previdenziali per liquidare una pensione a carico della Gestione separata. Questo strumento permette di andare in pensione con i requisiti previsti per i lavoratori “ nuovi iscritti ”, il cui primo contributo risulta versato/accreditato dal 1° gennaio 1996. La pensione, quindi, sarà liquidata con il sistema di calcolo totalmente contributivo. La facoltà di Computo nella Gestione separata può essere esercitata dagli iscritti alla Gestione separata con almeno un contributo mensile versato e che possano far valere contribuzione versata o accreditata entro il 31 dicembre 1995 presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), presso forme esclusive e sostitutive, come ad esempio l’ex Inpdap, o anche presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri).
È richiesto anche il perfezionamento dei requisiti per effettuare la “opzione al contributivo”, che sono: avere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 1995 o con almeno 15 anni di contributi versati di cui 5 nel contributivo (dal 1° gennaio 1996). Questi requisiti devono essere verificati considerando tutta la contribuzione di cui l’interessato è titolare. Per accedere alla pensione utilizzando la facoltà di Computo nella Gestione separata deve essere cessata l’attività di lavoro dipendente. L’applicazione del Computo nella Gestione separata si richiede nel momento in cui si presenta domanda di pensione. La domanda può essere presentata direttamente all’Inos o anche tramite i Patronati
Per accedere alla pensione di vecchiaia, per i lavoratori con il primo accredito contributivo decorrente dal 1° gennaio 1996, il requisito d’importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia, oggi a 67 anni, è pari all’importo dell’assegno sociale. Che è stato fissato per il 2024 in 534,41 euro . E’ prevista anche una pensione di vecchiaia con solo 5 anni di contributi versati, non precedenti il 1996 (esclusi i figurativi) che si raggiunge, nel 2024, a 71 anni. Per accedere alla pensione anticipata, dal 1° gennaio 2024 il requisito d’importo soglia è pari a tre volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Tale importo è ridotto per le donne con figli. Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata da porre in pagamento non può superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia è posto, poi, in pagamento l’intero importo della pensione uniformato nel tempo.
Ricordiamo che con la Circolare Inps, n. 184 del 18 novembre 2015, è stato chiarito che i contributi versati o accreditati, successivamente alla decorrenza della pensione, nell’assicurazione generale obbligatoria ( FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ) o nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., non possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare. Questi contributi, quindi, potranno essere utilizzati solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione.
Claudio Testuzza – Il Sole 24 Ore sanità