La Commissione Agricoltura del Senato ha iniziato il 22 gennaio, con una relazione introduttiva per il parere di sussidiarietà, l’esame delle proposte Ue di direttive sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e sull’ immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali.
Relazione introduttiva del relatore SCOMA:
Il relatore SCOMA (FI-PdL XVII) illustra le proposte di direttiva riguardanti rispettivamente la clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e l’immissione nel mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali, le quali traggono origine dal parere in materia di clonazione reso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2008 e aggiornato e confermato da tre dichiarazioni del 2009, 2010 e 2012. L”EFSA ha riscontrato problemi di benessere degli animali legati alla salute delle madri surrogate e dei cloni stessi (in particolare disfunzioni della placenta, aumento del tasso degli aborti, anomalie nei cloni, elevato tasso di mortalità). Al parere dell’EFSA aveva fatto seguito quello del Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie (EGE), che ha espresso dubbi quanto alla giustificazione della clonazione degli animali per fini agricoli. Anche i cittadini dell’Unione hanno espresso una posizione negativa nei confronti dell’uso della tecnica di clonazione per la produzione di animali a fini agricoli e sono pertanto poco inclini a consumare prodotti alimentari ottenuti da un clone.
Ricorda inoltre che, interpellati sulla clonazione, gli Stati membri hanno confermato che nell’Unione gli animali non vengono attualmente clonati a scopi agricoli o di produzione alimentare. I settori economici interessati (agricoltura, allevamento e industria alimentare) hanno dichiarato di non avere, al momento, alcun interesse a produrre alimenti ottenuti da cloni animali. Argentina, Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti d’America hanno invece confermato la clonazione di animali nel proprio territorio, ma non sono stati in grado di indicare la portata di tali pratiche.
In base a tale quadro complessivo, rileva che la proposta di direttiva sulla clonazione di animali prevede che gli Stati membri vietino a titolo provvisorio la clonazione di animali e l’immissione nel mercato di cloni animali e di cloni embrionali. Entro cinque anni dalla data di trasposizione della direttiva, gli Stati membri riferiranno alla Commissione sull’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva e la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto in particolare delle relazioni presentate dagli Stati membri, dei progressi scientifici e tecnici riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali e dell’evoluzione della situazione internazionale.
Osserva che la proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali prevede anch’essa un divieto provvisorio all’immissione nel mercato di quei prodotti.
Per quanto concerne i prodotti alimentari di origine animale importati da paesi terzi in cui i prodotti alimentari ottenuti da cloni possono essere legalmente immessi nel mercato o esportati, gli Stati membri provvedono affinché vengano immessi nel mercato dell’Unione unicamente in base alle condizioni specifiche di importazione adottate a norma degli articoli 48 e 49 del regolamento (CE) n. 882/2004, con ciò garantendo che nessun prodotto alimentare ottenuto da cloni animali sia esportato nell’Unione europea da questi paesi.
Infatti, i citati articoli 48 e 49 del regolamento 882/2004 prevedono l’elaborazione di un elenco dei paesi terzi da cui possono essere importati determinati prodotti, elenco del quale un paese terzo può entrare a far parte “soltanto se le autorità competenti forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l’equivalenza alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali”.
Ricorda infine che, anche nel caso della proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni, è prevista una procedura di riesame a cinque anni dalla data di trasposizione, basata sulle relazioni degli Stati membri sull’esperienza acquisita in sede di applicazione della direttiva e su una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
La scheda di lettura della Commissione
$1· Atti o procedure: Atto comunitario sottoposto a parere sussidiarieta (Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona) n. COM (2013) 892 definitivo Clonazione animali specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina
$1· Atti o procedure: Atto comunitario sottoposto a parere sussidiarieta (Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona) n. COM (2013) 893 definitivo Immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali
$1· Atti o procedure: Atto comunitario sottoposto a parere sussidiarieta (Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona) n. COM (2013) 894 definitivo Nuovi prodotti alimentari
24 gennaio 2014