La Ragioneria dello Stato sdogana la circolare n. 12 (del 15 aprile) sugli scatti dei dipendenti pubblici: soltanto dal primo gennaio 2014 le progressioni potranno produrre gli effetti economici ma senza il beneficio della retroattività. La circolare dedicata in particolare all’applicazione dell’articolo 9 del Dl 78/2010, con particolare riferimento ai commi 1, 2 bis e 4. Secondo la Ragioneria, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 è composto dal trattamento fondamentale (lo stipendio base, la tredicesima e la Ria) e dal «trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo» in cui far confluire l’indennità di amministrazione per lo stato, l’indennità di comparto per gli enti locali, la retribuzione di posizione e le «indennità pensionabili», espressioni non molto felice, considerando che, dal 1996, anche tutto il salario accessorio è utile ai fini del calcolo della pensione.
Non rientrano nel tetto lo straordinario, le maggiorazioni orarie e le indennità di turno. Per il calcolo, si deve far riferimento al concetto di ordinarietà, e quindi non rilevano i congedi, i permessi non retribuiti e le aspettative.
Il limite del 3,20% interessa solo i non dirigenti degli enti locali e i dipendenti della sanità, ma tale vincolo riguarda solo le risorse aggiuntive di carattere variabile previste dall’ultimo Ccnl. Sono fatte salve le risorse variabili previste dai precedenti Ccnl quali gli incrementi di cui all’articolo 15, commi 2 e 5, del Ccnl 01/04/1999. La posizione della Rgs si pone in antitesi con i pareri espressi, di recente, da alcune sezioni regionali della Corte dei conti.
Il blocco del trattamento accessorio si riferisce al fondo per la contrattazione decentrata. Peccato che la Rgs non tocchi i temi caldi sul tappeto quali i compensi per progettazione e vigili. Probabilmente il riferimento alle risorse del fondo conferma l’orientamento elaborato dalla magistratura contabile che non prevede esclusioni. Meno scontate le istruzioni per il calcolo della riduzione per i cessati che sarà proporzionale alla media dei dipendenti di ciascun anno rispetto a quelli del 2010. Media pari alla semisomma dei dipendenti presenti il primo e l’ultimo giorno dell’anno. I soldi, quindi, si vedranno nel 2014 e la spesa rende indisponibili le risorse stabili
Ilsole24ore.com – 16 giugno 2011
Ragioneria generale dello Stato: le regole per il blocco delle retribuzioni
Nel «trattamento economico complessivo» e in quello «ordinariamente spettante per l’anno 2010» rientrano tutte quelle voci della retribuzione che oltre allo stipendio di base hanno un carattere «fisso e continuativo». E quindi anche le retribuzioni di posizione fissa e variabile, l’indennità pensionabile, le indennità operative, l’importo aggiuntivo pensionabile e per i medici quindi – anche se la circolare non la indica esplicitamente – l’indennità di esclusiva. E se il dipendente dovesse subire “riduzioni retributive” nel 2010 per maternità, malattia ecc., queste riduzioni non saranno considerate «ai fini della determinazione del trattamento economico da corrispondere in ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, in quanto la definizione del tetto 2010 è determinata come se tali riduzioni non fossero avvenute». Tuttavia, la riduzione (e i tagli) non agirà sugli importi dei contributi pensionistici che saranno gli stessi pre-norma.
Non lascia spazi a interpretazioni aggiuntive la circolare n. 12 della Ragioneria generale dello Stato del 15 aprile scorso che “chiarisce” i limiti di applicazione dell’articolo 9 del Dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, sulle disposizioni per il «contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti», su cui finora c’era stata solo l’interpretazione delle Regioni e numerose contestazioni dei sindacati.
E c’è di più. Nel tetto rigido di riferimento che va considerato per il 2010 e che non deve essere superato per il 2011-2013, rientrano anche i buoni pasto che non potranno essere aumentati a nessun titolo perché, spiega la Ragioneria, quando superano i 5,29 euro «costituiscono redditi da lavoro dipendente».
In sintesi «l’espressione “trattamento economico ordinariamente spettante”, che la norma riferisce all’anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere nel triennio successivo – si legge nella circolare – «va riferita a tutte le componenti del trattamento economico previste “in via ordinaria” nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il “percepito” 2010».
Così come non sono da considerare le somme per missioni all’estero, lavoro straordinario, turnazioni, “specifici incarichi”: se svolte dopo il 2010 saranno retribuite «negli importi dovuti anche se superiori a quelli erogati nel 2010», sempre si intende tenendo presenti i limiti di crescita della spesa fissati dalla stessa legge 122/2010. E se le stesse prestazioni sono state svolte nel 2010 e poi ripetute negli anni successivi, allora «andrà corrisposto il relativo trattamento fintanto che permane l’incarico».
Gli “specifici incarichi” (retribuzioni per posizioni organizzative, indennità di coordinamento e di responsabile di ufficio ecc.)assegnati nel triennio 2011-2013 e non presenti nel 2010 possono invece essere remunerati, così come l’assegnazione di un ufficio dirigenziale diverso può comportare «il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello spettante» purchè come indica la legge non superino quelli «indicati nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare» su cui già è avvenuto il “taglio” previsto dalla legge.
Sono salve invece le somme percepite come arretrati dei contratti precedenti il 2010 (anche se arrivate in ritardo), mentre rientrano nelle misure di contenimento anche gli arretrati che «abbiano decorrenza dal 2010».
Per quanto riguarda la riduzione del 5% per la parte di retribuzione eccedente i 90mila euro e del 10% per quella sopra i 150mila euro, il trattamento economico da considerare comprende «tutte le componenti del trattamento annuo lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili) previste dagli ordinamenti di appartenenza. Non andranno ricomprese, invece, le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri» che hanno già subito il taglio relativo ai ministeri.
E per «trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti . previsti dai rispettivi ordinamenti» si intende, spiega la circolare, il «trattamento spettante in ragione d’anno».
Oltre a tutte le fattispecie previste nel Dl, poi, la circolare parla chiaro anche per quanto riguarda eventuali incrementi oltre il 3,2% previsto per il rinnovo contrattuale 2008-2009: «in caso di superamento di tale limite, le clausole difformi non possono trovare applicazione a decorrere dalla mensilità successiva (giugno) alla data di entrata in vigore del decreto legge con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi. In merito alla portata della norma, va anzitutto chiarito che il suddetto limite di crescita retributiva si riferisce esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell’ambito di procedure contrattuali o negoziali (ancorché relative a personale in regime di diritto pubblico), con esclusione, pertanto, di quelli attribuiti ai dipendenti pubblici il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge: magistrati e avvocati dello Stato, professori e ricercatori universitari, dirigenti e personale con trattamento dirigenziale del comparto». Niente da fare quindi per le quote extra di medici e personale del Ssn.
Riguardo infine al blocco dei contratti e, quindi, all’indennità di vacanza contrattuale, la circolare spiega che «tale indennità non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie del compenso per lavoro straordinario, trattandosi di componente retributiva distinta ed autonoma rispetto allo stipendio tabellare e, come tale, non conglobabile nello stesso».
Sanita.ilsole24ore.com – 16 giugno 2011