Lo scatto dell’indennità di esclusiva dopo cinque e quindici anni di professione non deve essere “congelato” con le altre voci retributive previste dalla legge 122/2010 (la manovra estiva dello scorso anno). Le aziende sanitarie non dovranno più versare il contributo Inpdap a carico del dipendente. Il limite del 20% della spesa per rimpiazzare le “cessazioni” dell’anno precedente riguarda solo gli incarichi a tempo indeterminato e non anche quelli di altre tipologie contrattuali. Sono tre novità della nuova «interpretazione autentica» che le Regioni hanno dato sul contenimento delle spese di personale previsto dalla legge 122/2010 con una “circolare” del 13 ottobre scorso con cui si modifica quella originaria di febbraio.
La motivazione per cui le Regioni hanno deciso di “liberare” lo scatto dell’indennità di esclusiva previsto dopo i primi cinque anni di servizio e dopo i quindici anni (ma nella circolare questo non è scritto in modo esplicito) è legata al fatto che il Dlgs 502/1992 e i contratti del 2000 e del 2005 hanno configurato il primo passaggio – dopo cinque anni – come un vero e proprio cambio di mansioni e non come un mero passaggio di fascia economica e come in quanto tale deve avere le caratteristiche (esclusiva compresa) previste per le nuove funzioni.
Per la scelta su quali tipologie di dipendenti calcoare le cessazioni la modifica delle Regioni spiega che nella conferma del limite del 20% della spesa legata alle cessazioni di personale nell’anno precedente devono essere comprese «solo le assunzioni a tempo indeterminato – si legge – nonostante la deliberazione n. 46/2011 della Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, abbia affermato, per ragioni di ordine sistematico e in un’ottica di coordinamento della finanza pubblica, che il vincolo di spesa… vada riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Il valore giuridico del documento tuttavia è più che altro politico perché, come indicato nel testo, «rappresenta le linee guida interpretative… della normativa statale richiamata». E non tutte le Regioni hanno provveduto a “girare” la circolare alle proprie aziende sanitarie con la conseguenza che in alcune Regioni l’applicazione è obbligatoria, in alcune consigliata, in altre del tutto sconosciuta.
IL TESTO DELLA NUOVA CIRCOLARE
la lettera dell’Intersindacale al presidente della Conferenza delle Regioni
31 ottobre 2011 – sanitailsole24ore.com