Dopo le circolari della Funzione pubblica (2 dell’8 marzo) e dell’Inps (37 del 14 marzo), l’Inpdap conferma – con il messaggio 8381 del 15 maggio scorso – che le amministrazioni dovranno collocare a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno tutti i lavoratori che erano in possesso di un requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2011, compreso le lavoratrici iscritte alle Casse gestite dall’ex Inpdap le quali, alla medesima data, avessero compiuto 61 anni di età unitamente al requisito contributivo minimo previsto allora per la pensione di vecchiaia (15/20 anni di contributi). Il requisito ordinamentale giuslavoristico non è soggetto agli adeguamenti legati alla speranza di vita, a differenza del requisito richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
L’altro aspetto importante che la nota affronta è relativo alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008), che nei confronti di coloro i quali hanno maturato i requisiti per il pensionamento a qualsiasi titolo entro il 31 dicembre 2011 rimane fissato al compimento dei 40 anni di contributi. Tale passaggio scioglie i dubbi che si erano generati dopo la pubblicazione delle interpretazioni fornite da Palazzo Vidoni, ancorché la lettura della norma (articolo 24, commi 3, 14 e 20) non lasciasse ampi spazi interpretativi .
Inoltre, poiché dal 1° gennaio 2012 è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva a causa dell’estensione del sistema contributivo anche nei confronti dei soggetti considerati retributivi, la nota operativa Inpdap 26/2008 che prevedeva un doppio calcolo per le pensioni determinate con oltre 40 anni di contributi non può trovare più applicazione.
L’eventuale trattenimento oltre i limiti di età non espressamente autorizzato secondo le norme di legge comporta l’applicazione della media ponderata: la quota A di pensione non sarà calcolata necessariamente con lo stipendio annuo fisso e continuativo dell’ultimo giorno di servizio. Tale norma trova applicazione per il personale iscritto alla Cassa pensioni enti locali, insegnanti e sanitari, mentre non si applica agli iscritti alla Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari nonché agli statali.
Per quanto riguarda i riflessi del Decreto Salva Italia sui trattamenti di fine servizio/rapporto, l’Inps precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite previsto dall’ordinamento di appartenenza rientra tra le cause di cessazione per raggiungimento dei limiti di età: la prestazione verrà erogata trascorsi 6 mesi dalla cessazione. Nel caso di diritto maturato entro il 12 agosto 2011 il termine è di 105 giorni.
Messaggio 8381 del 15 maggio 2012 – Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP a seguito della circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ilsole24ore.com – 23 maggio 2012