La Ulss di Chioggia ha inflitto a un medico due sanzioni disciplinari – 200 euro di multa e 30 giorni di sospensione dal servizio per aver inviato una lettera al primario e ai colleghi nella quale evidenziava alcuni problemi di gestione del Pronto soccorso e per non essersi presentata in servizio per un turno festivo inizialmente non previsto. Ma, entrambi i provvedimenti, che risalgono al 2015, sono stati ritenuti illegittimi e dunque annullati. La sentenza, emessa dal giudice della sezione lavoro del Tribunale di Venezia, Chiara Coppetta Calzavara, ha accolto il ricorso presentato da una dottoressa in servizio al Pronto soccorso di Chioggia (assistita dall’avvocatessa Laura Paglia), condannando l’Ulss 14, ora Serenissima, a restituire i 200 euro trattenuti alla dipendente nonché a versarle lo stipendio dovuto, relativo ai 30 giorni di sospensione. Il Tribunale ha innanzitutto rilevato la mancata corretta notifica delle contestazioni disciplinari, spedite alla dipendente via posta elettronica certificata, nonostante tale modalità non fosse mai stata prima utilizzata nelle comunicazioni con i dipendenti. Ma il giudice è anche entrato nel merito delle due sanzioni, dichiarandole illegittime. Nel caso della missiva, definita dalla Ulss “sarcastica” e motivo di discredito nei confronti del primario, scrive che «francamente non è dato comprendere in cosa consista la violazione del principio di correttezza se non nel fatto di esprimere un’opinione, come normalmente avviene nel contesto lavorativo».
Il medico si era limitata ad evidenziare come «il lavoro di Pronto soccorso e di 118 richieda esperienza e, lunga, lunga preparazione tecnico pratica. Non è possibile improvvisarsi e ottenere risultati accettabili», aveva aggiunto riferendosi ai neolaureati messi a disposizione dalla Croce verde, e ai «colleghi che in regime di libera professione copriranno i turni di pronto soccorso permettendoci di non andare sopra ore e di poter andare in ferie».
Quanto alla seconda contestazione, il Tribunale ha accertato che la dottoressa era appena uscita da un turno notturno e aveva diritto ad almeno 11 ore di riposo: dunque non poteva essere messa di reperibilità. «Il complesso dei fatti denota un certo accanimento nei confronti della ricorrente e non giustifica affatto la sanzione comminata», si legge nella sentenza. 11 giudice ha negato al medico il richiesto risarcimento del danno, ma la Ulss dovrà pagarle oltre 5 mila euro di spese di lite.
Gianluca Amadori – Il Gazzettino di Venezia – 30 gennaio 2018