Tra carne fresca (obbligo origine) e carne trasformata, non sono sempre chiarissime le differenze. Una sentenza della Corte UE svela i criteri per distinguere. In merito all’indicazione dell’origine delle carni suine e ovicaprine, obbligatoria dallo scorso aprile, in ragione del regolamento delegato (UE) 1337/2013, è utile riflettere su chiarimenti emersi dalla Corte di Giustizia UE… e sulle ripercussioni pratiche.
Con una sentenza dello scorso ottobre, riferita in realtà alla distinguibilità delle carni disossate meccanicamente rispetto alla carne fresca (Desinewed meat, DSM, ottenuta, a differenza della Carne Separata Meccanicamente, con basse pressioni e non con alte), la Corte di Giustizia UE ha infatti finito per chiarire i due criteri necessari per disambiguare il concetto di “carne fresca”. Per una lettura complessiva dell’argomento, si veda il seguente articolo.
Carne fresca o trasformata?
La carne trasformata, non si può considerare carne fresca e pertanto non richiede l’indicazione dell’origine. Ricordiamo che le modalità di indicazione dell’origine prevedono almeno luogo di allevamento e macellazione, “Allevato in…Macellato in”…, oppure, “Origine: Italia”.
Ma quando la carne è fresca o invece trasformata? In realtà una prima distinzione di base viene effettuata entro il Pacchetto Igiene: con il regolamento 853/2004 si spiega “cosa” ricomprende la “carne fresca”.
La modifica sostanziale delle fibre muscolari rappresenta un criterio base, per il mantenimento della connotazione di “carne fresca”. E pur tuttavia, la carne macinata è considerata in qualche modo una sottocategoria della carne fresca.
I due criteri introdotti dalla Corte UE
Oltre alla tipologia di trattamento (meccanico o manuale) (1), conta verificare- in caso di dubbi- il mantenimento- al microscopio- delle fibre della carne nella loro condizione originaria, anche tenendo conto della condizione della maggior parte delle fibre stesse (2). In tal caso la carne fresca (suina, ovicaprina e di pollame) riporterà l’origine. La sentenza della Corte UE sebbene applicata alla questione della Carne disossata a basse pressioni, fa luce sul regolamento 1337/2013 circa indicazione di luogo di allevamento e macellazione di alcune specie, dal momento che viene chiarito cosa sia “carne fresca” e cosa invece no.
Si ricorda che la carne macinata è una categoria a parte che prevede sì l’obbligo dell’indicazione di origine ma può essere impostata in forma semplificata (Allevato in: UE/non UE… Macellato in: UE/non UE; oppure, Origine: UE/non UE).
Coldiretti sostiene in tutte le sedi la necessità di una informazione completa e trasparente sull’origine per tutti i tipi di carne e in generale per tutti gli alimenti, sia freschi che trasformati.
Tuttavia, ad oggi rimangono prive dell’obbligo dell’origine le altre carni fresche come ad esempio quelle di cavallo e coniglio, i prodotti che utilizzano la carne come ingrediente e altri trasformati a base di carne come il prosciutto, i salumi, ecc., che non rientrano nell’applicazione del regolamento 1337/2013. inoltre, insaccati, salumi stagionati o soggetti a salagione come il prosciutto sono considerabili a tutti gli effetti come carne trasformata (con possibilità di omissione dell’origine, a danno del consumatore, purtroppo). Il pollame, anche disossato meccanicamente, mantiene la indicazione dell’origine
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 28 giugno 2015