L’agevolazione contributiva per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità spetta anche se l’azienda avvia il rapporto mediante un’agenzia per il lavoro e il periodo di missione si cumula con ulteriori periodi di lavoro agevolati avviati allo stesso fine direttamente dal datore di lavoro.
Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con l’interpello 40/2012. La questione riguarda la possibilità per un datore di lavoro di beneficiare dell’aliquota contributiva agevolata pari al 10% (articolo 8, comma 2, legge 223/1991), laddove prima si avvale del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità mediate un contratto di somministrazione, e successivamente (anche senza soluzione di continuità) assume direttamente lo stesso lavoratore con un contratto a termine previsto dalla legge 223/1991.
Il beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi, in caso di assunzione a termine e nel prolungamento del medesimo beneficio per altri 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Il ministero ha spiegato che la riforma Fornero è intervenuta stabilendo alcuni principi generali che devono essere soddisfatti per beneficiare delle agevolazioni contributive.
L’articolo 4, comma 13 della legge 92/2012 ha precisato che per «la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato», pur ravvisandosi, formalmente, in tale ipotesi, due datori di lavoro.
Anche se questa regola era già applicata dall’Inps in via amministrativa, la disposizione ha dunque introdotto il criterio del cumulo per la durata massima dell’agevolazione tra i contratti di lavoro subordinato e periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite somministrazione di lavoro.
Per questo motivo il ministero ha risposto positivamente al quesito precisando, tuttavia, che l’impresa dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva.
A questo riguardo, è necessario utilizzare una specifica modulistica (Inps, messaggio 12957 del 2 agosto 2012) e per il periodo di missione l’impresa utilizzatrice (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri) deve rilasciare all’agenzia per il lavoro un’autocertificazione accompagnata da copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta.
Sempre in tema di agevolazioni, con l’interpello 38/ 2012, il ministero ha fornito chiarimenti circa la definizione comunitaria di «lavoratori svantaggiati» per i quali – in base all’articolo 20, comma 5 ter, lettera c), decerto legislativo 276/2003 – è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza che debba trovare applicazione il cosiddetto “causalone”.
In particolare il ministero ha indicato le figure degli «adulti che vivono soli con una o più persone a carico» (articolo 2, n. 18), lettera d), regolamento Ce 800/2008) e dei «membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile» (lettera f).
Nel primo caso si tratta di una persona con più di 25 anni che dallo “stato di famiglia” o da autocertificazione, risulti il solo a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone fiscalmente “a carico”.
Nel secondo caso, il ministero ha spiegato che la norma si riferisce alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo (articolo 2, legge 482/1999).
ilsole24ore.com – 2 gennaio 2012